Termoli: per l’incendio del Castello la Capitaneria detta le regole

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli RENDE NOTO che il giorno 15 agosto 2015, dalle ore 24,00 – presso il litorale nord di Termoli, precisamente lungo la cinta muraria del borgo antico e nello specchio acqueo antistante al predetto, così come meglio evidenziato nello stralcio pianimetrico che si allega alla presente Ordinanza per facilità di comprensione ed immediatezza di individuazione e costituisce parte integrante della presente avrà luogo uno spettacolo pirotecnico ad opera della Ditta “RUSSO GAETANO”, secondo le prescrizioni di cui aH’autorizzazioni in preambolo citate e ORDINA

Art. 1 – Interdizione dello specchio acqueo Dalle ore 23.00 del giorno 15 agosto 2015 alle ore 02.00 del giorno 16 agosto 2015, e comunque fino al termine delle operazioni di bonifica dell’area interessata dallo spettacolo pirotecnico, nel tratto di mare di cui al RENDE NOTO compreso tra il lido “Cala Sveva” e la diga foranea posta in prossimità del depuratore comunale, per una profondità di 300 (trecento) metri verso il largo, è vietato: • navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; • praticare la balneazione e comunque accedervi, • effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; • svolgere attività di pesca di qualunque natura; • svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa con l’uso del mare; le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione nonché valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo. Art. 2 Deroghe Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: • le unità, i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi o all’ente organizzatore; • le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia; • le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza. Art. 3 – Disposizioni finali e sanzioni L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo: a) ai sensi deH’art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005; b) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e/o dell’art. 650 del Codice Penale. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’Ufficiò, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito Istituzionale www.quardiacostiera.it nonché la diffusa tramite gli organi d’informazione.

Commenti Facebook