Termoli/ Ordinanza sindacale: provvedimenti per uso e smaltimento di mascherine e guanti

La lotta alla pandemia di CODIV – 19 richiede l’impiego considerevole di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell’ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana.


Considerato che si sono registrati in questi giorni abbandoni su suolo comunale di dispositivi di protezione individuali usati (mascherine, guanti in lattice, ecc…), i quali, oltre a rappresentare un imbrattamento al decoro urbano portano con sé anche un potenziale rischio sanitario.
Valutata la necessità di rendere più incisive le sanzioni da irrogare in violazione dell’ordinanza n.210/2019, al fine di scoraggiare l’inidoneo ed indiscriminato dei dispositivi di protezione individuale(mascherine, guanti, ecc…).


Il sindaco di Termoli, Roberti integra con parziale rettifica l’ordinanza sindacale n. 210/19di non abbandonare i dispositivi di protezione individuali DPI (mascherine, guantini, ecc…) sul suolo pubblico, lungo le strade o nelle zone di campagna, poertanto ordina il corretto smaltimento degli stessi DPI, come indicato dall’Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di riporli nel contenitore per il conferimento.
Inoltre tutte le attività economiche e produttive, oltre alle indicazioni indicate nelle linee guida, sono tenute a mettere a disposizione, possibilmente all’uscio della porta di accesso, oltre ai contenitori per la carta e la plastica, un contenitore per i rifiuti indifferenziati anche per lo smaltimento di guantini mono uso e/o mascherine.


Ed avverte che l’inosservanza della presente ordinanza comporta la denuncia presso le Autorità Giudiziare ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del Codice Penale ed il pagamento di un ammenda fino a € 206,00, alla quale si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 500,00 fino a € 5.000,00 in ottemperanza all’art. 50, comma 7 bis1 del D.Lvo 267/2000. Nel caso che la stessa sanzione sia stata commessa due volte in un anno, si applicheranno le disposizioni .contenute all’art. 12, comma 1, del D.L. n.14/2017, convertito con L. n. 48/2017.

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