Nei giorni ed orari sotto indicati, presso il litorale sud di Termoli e precisamente sulla testata del molo sud del porto turistico “Marina di San Pietro”avrà luogo l’accensione di fuochi pirotecnici da parte della Ditta “RUSSO Gaetano” in occasione della manifestazione gastronomica denominata “SAGRA DEL PESCE 2015”, secondo le prescrizioni come da autorizzazioni della Capitaneria del porto di Termoli: dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2015 fino alle ore 02.00 del giorno 23 agosto 2015.
Interdizione dell’area e specchio acqueo di accensione dei fuochi
a) Area a terra : dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2015 fino alle ore 02.00 del giorno 23 agosto 2015, e comunque fino al termine delle operazioni di bonifica, l’area a terra di cui al rende noto per un raggio non inferiore a 200 mt. interessata dallo spettacolo pirotecnico, è interdetta al transito e alla sosta di persone e veicoli in genere.
b) Area a mare: dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2015 fino alle ore 02.00 del giorno 23 agosto 2015 nello specchio acqueo in prossimità del suddetto molo sud del porto turistico, per un raggio non inferiore a 200 mt. dalla zona di sparo è vietato:
– navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
– transitare e sostare nell’area interessata dal posizionamento dei mortai, debitamente delimitata dal responsabile dello spettacolo;
* praticare la balneazione e comunque accedervi;
– effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
• svolgere attività di pesca di qualunque natura;
– effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;
– svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente; le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d ’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione nonché valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo.
Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 :
– le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
– le unità, i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi o all’ente organizzatore;
– le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.
Disposizioni finali e sanzioni
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diversoe/o ulteriore illecito amministrativo:
a) ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005;
b) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e/o dell’art. 650 del Codice Penale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.quardiacostiera.it nonché la diffusa tramite gli organi d’informazione.