Federcoopesca Molise: nella Legge di Stabilità opportunità per il settore della pesca

Grazie alla sinergia dell organizzazione e dell’intervento della nostra Parlamentare On Laura Venittelli la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n° 208), appena varata, contiene diverse misure a favore del settore della pesca e dell’acquacoltura , che vive oramai da anni di una profonda crisi. La legge è composta di un solo articolo e di una moltitudine di commi, e questo rende particolarmente difficile la lettura.
Di seguito gli interventi per il settore della pesca .
Art. 1 comma 70 (Esclusione campo applicazione IRAP cooperative piccola pesca e loro consorzi) Il comma 70 prevede che, a partire dal periodo di imposta 2016, le cooperative della piccola pescaì e i loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non siano più soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Come si ricorderà, fino al periodo di imposta 2015, tali soggetti erano obbligati a versare l’imposta, sia pur con aliquota ridotta.
Art.1 comma 98 (credito imposta per acquisto beni strumentali al Sud) Il comma in oggetto prevede che alle imprese che effettuano l’acquisizione di taluni tipi di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore ittico. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Art. 1, comma 307 (Finanziamento CIGS pesca)Il comma 307 provvede a destinare per il 2016, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, una somma fino a 18 milioni di euro per la cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
Art. 1 comma 455. (Misure per favorire la capitalizzazione delle imprese e la gestone del rischio) Il comma 455 prevede che per coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico, gli interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese gestiti dall’ISMEA (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102), nonché la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni (fondo interbancario di garanzia), si applicano anche in favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura. Tale misura si applicherà anche a valere sulle risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).
Art.1, comma 490. (Proroga del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura) Il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura vigente viene prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2016. Contestualmente, viene rifinanziata la relativa spesa, aggiungendo 3 milioni di euro nella relativa voce in tabella C, della stessa legge di stabilità.

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