Quello che avevamo denunciato e per cui continuiamo a batterci, già con lo Sciopero della Fame, dal 15 al 21 dicembre 2012; le seimila e quattrocento firme raccolte a “difesa del Servizio di Emodinamica, presente presso l’ Ospedale Civile “San Timoteo” di Termoli e inviate al Presidente Napoletano, la Denuncia-Querela, ancora al vaglio della Repubblica di Larino (opposizione alla Proposta di Archiviazione) : PURTROPPO E’ ACCADUTO IL PRIMO TRASFERIMENTO, PER UNA ANGIOPLASTICA, DALL’ OSPEDALE “SAN TIMOTEO” DI TERMOLI ALL’ OSPEDALE “CARDARELLI” DI CAMPOBASSO.
Con la presente, il sottoscritto Liberato Di Felice, Presidente e Legale rappresentante della Associazione Riconosciuta “CUORE MOLISANO” segnala la interruzione di un Servizio, SALVAVITA, creatosi, Sabato 27 settembre 2014 intorno alle ore 22.00, quando dopo che un cittadino colpito da Infarto del Miocardio, prontamente trasportato e dopo i dovuti accertamenti diagnostici presso il Pronto Soccorso del Nosocomio “San Timoteo” di Termoli e il conseguente trasferito in UTIC ESISTENTE da oltre venticinque anni nella stesa Struttura il Cardiologo in Servizio, suo malgrado e dopo avere allertato il Servizio di Emodinamica (che, per inciso, fino a qualche giorno prima è intervenuto, per simili episodi, avvenuti alle tre del mattino che però questa volta e per cause sconosciute a questa Associazione, non avrebbe data la propria disponibilità tanto da indurre, giustamente, il Cardiologo presente a provvedere al trasferimento presso altra Struttura ospedaliera molisana (Cardarelli ?) lo sfortunato malcapitato.
Pertanto, fermo restando le Azioni che, questa Associazione si riserva di intraprendere, nei confronti di chi si fosse responsabile della interruzione del Servizio di Emodinamica e pertanto,
diffidiamo tutti i Soggetti coinvolti:
. all’ immediata “riattivazione” del Servizio di Emodinamica in H/24, così come è sempre stato, prima di tale spregevole accaduto,
. di volere accertare ognuno per le proprie competenze e ruoli di l’ accaduto e, di avere chiarimenti a proposito di tale deprecabile accadimento, ai sensi della Legge regionale N. 10 del 5 Aprile 2007 , degli art. 3 e 6 della citata Legge oltre che ai sensi del Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell’ art. 11, comma 2, della legge n. 266/1991.