A causa dei sempre più frequenti reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari, dovuti a causa delle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici, e le piazze del territorio urbano, si rende nota l’ordinanza (N. 132 DEL 08-05-2013) che obbliga tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico:
a) di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta e sacchetto o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, nei cestini porta rifiuti;
Nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide. I proprietari e i detentori di cani hanno l’obbligo di tenere al guinzaglio i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. I proprietari e i detentori di cani hanno l’obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto.
È consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani:
– soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico;
– da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
– delle Forze di Polizia e di Soccorso quando sono utilizzati per servizio
I proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
Il mancato rispetto delle regole sopra descritte prevede sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500, (P.M.R. € 50,00).
Si ricorda inoltre che i proprietari e/o possessori e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all’iscrizione dei medesimi all’Anagrafe Canina regionale presso il comune di residenza entro il 2° mese di vita dell’animale;
– tutti i cani devono essere dotati di tatuaggio indelebile, o microchip;
– che il proprietario o il detentore ha altresì l’obbligo di denunciare al Comune di
residenza, nel termine di tre giorni dal verificarsi dell’evento:
– lo smarrimento accidentale del cane;
– la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’autorità giudiziaria;
– entro il termine di quindici giorni dal verificarsi dell’evento: la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario;
– la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico
che ha curato il ritiro dell’animale;
– la variazione di residenza.
Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Municipale per l’attivazione dell’intervento di cattura;
Cani in città, sicurezza e decoro urbano nell’ordinanza del comune di Termoli
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