Si apprende dalla stampa locale che a seguito del sisma del Centro Italia purtroppo accaduto pochi giorni fa, sono stati effettuati dei sopralluoghi nelle scuole termolesi allo scopo di verificare lo stato degli edifici e se questo è stato modificato a causa delle scosse; in base a quanto dichiarato sembra che a seguito delle ricognizioni effettuate sia stato constatato il buono stato degli edifici anche se “tali verifiche non sono e non devono essere considerate quali esami di vulnerabilità sismica degli edifici che sono ben altra cosa”.
Ma cosa indica la vulnerabilità sismica?
Vulnerabilità, come recita il dizionario, è la “natura di chi o di ciò che è vulnerabile”, e vulnerabile è ciò che “può essere ferito”.
Quindi la vulnerabilità sismica è la natura di ciò che può essere ferito dai terremoti; in altre parole indica come reagiscono gli edifici alle scosse.
In particolare la verifica di vulnerabilità ai fini sismici, ad esempio di un edificio scolastico , tiene conto del comportamento della struttura principale che costituisce l’opera (dalle fondazioni, fino alla copertura) e di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza (la stabilità) di elementi non strutturali (controsoffitti, impianti, corpi illuminanti, scaffalature, comignoli, ecc.) e inerenti specifici rischi non desumibili dalla modellazione di calcolo. In ogni caso, la legge prescrive che la verifica sismica deve accertare il livello di adeguatezza dell’opera rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti (DM 14/01/2008), e non soltanto individuarne (attraverso la compilazione di schede parametriche informative) la tipologia costruttiva e le possibili vulnerabilità in modo qualitativo.
L’obbligo di sottoporre gli edifici alla verifica di sicurezza sismica (OPCM 3274/2003), si riferisce a tutti gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti, in qualsiasi zona sismica si trovino, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia pubblico o privato e indipendentemente dai programmi e dai finanziamenti stabiliti a livello nazionale o regionale. In particolare, ai sensi delle norme vigenti, è obbligatoria la verifica mentre non lo è l’intervento: a seconda dell’esito della verifica il proprietario deve programmare eventuali interventi da realizzare entro un determinato periodo di tempo, in funzione appunto dei risultati della verifica stessa.
A questo punto, anche alla luce di ciò che la legge impone di rispettare, sorge spontaneo chiedersi: a cosa serve effettuare una verifica che non dice nulla sulla vulnerabilità sismica e quindi nulla su come gli edifici reagiscono alle scosse?
Semplici controlli visivi che non sono esami di vulnerabilità sismica, come quelli che sono stati effettuati, anche se eseguiti da personale qualificato, non hanno validità oggettiva per la protezione dei frequentanti degli edifici dai sismi, e vista la possibilità di terremoti dalle nostre parti dimostrata dagli eventi che stanno accadendo dagli ultimi anni a questa parte, abbiamo bisogno di garanzie che siano come la possibilità che accadano terremoti, concrete.
E che arrivino il prima possibile queste garanzie, vista la frequenza con cui gli eventi sismici stanno accadendo.
Maria Assunta Mariani – Presidente dell’Associazione
Associazione La Giusta Scuola: arrivino il prima possibile le garanzie sulla vulnerabilità sismica dei plessi scolastici
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