Una recente, interessante sentenza della Corte di Cassazione riguarda il problema dell’intervento dei genitori di uno dei coniugi nel giudizio di separazione, in particolare quando si tratti, in tale giudizio, di questioni relative al diritto dei genitori di uno o entrambi i coniugi, di avere frequentazioni con i figli della coppia separata.In sostanza, la Suprema Corte si è trovata dinanzi al caso, che nella pratica quotidiana si verifica con un certa frequenza, purtroppo, di una madre, separata da suo marito che impediva ai genitori di lui di frequentare i figli minori .Da tempo in dottrina e giurisprudenza si è affermata la certa sussistenza del diritto – dovere dei nonni di intrattenere rapporti significativi con i nipoti.
Si tratta, in effetti, di rapporti importanti nella crescita e nella formazione specie dei minori, poiché i nonni, è risaputo, costituiscono di certo una risorsa di rilevante importanza, e ciò viene particolarmente in rilievo nei casi di crisi della famiglia, allorquando gli ascendenti dei genitori vengono investiti di pregnanti ruoli di affidamento in forza di disposizioni di legge. Si pensi ai casi limite dell’abbandono di minori che vengono di norma affidati ai nonni.
Il ruolo di cui si tratta è riconosciuto in tutti gli Ordinamenti europei. La capofila è stata la Francia, che sin dagli anni cinquanta ha accordato, con norme contenute nel codice civile di quel paese, il diritto dei nonni di vedere e comunicare con i nipoti. In Spagna, pure, è previsto il diritto dei nonni di vedere i nipoti in modo specifico in caso di separazione tra coniugi.In Italia, si è arrivati allo stesso tipo di tutela partendo da presupposti diversi da quelli costituiti da esigenze affettive familiari.
I nonni hanno infatti l’obbligo giuridico di sopperire ai bisogni della famiglia quando i genitori non abbiano mezzi adeguati per mantenere i figli, e dunque è previsto l’intervento sul piano dell’ausilio economico nelle ipotesi in cui la famiglia versi in difficili condizioni.Ma gli ascendenti dei genitori hanno altre importanti prerogative, quale per esempio quella che impedisce, nel caso in cui ci siano i nonni, la declaratoria di abbandono dei minori, con conseguente adottabilità di questi ultimi.Se i nonni ci sono, in altre parole, nessun Tribunale dei Minori può dichiarare lo stato di adottabilità dei minori , anche qualora i genitori abbiano abbandonato i figli.
E pure sul piano processuale i nonni possono far sentire la propria voce: possono infatti ricorrere contro i provvedimenti in materia di decadenza della potestà dei genitori sui figli e di reintegrazione della stessa, di condotta dei genitori ritenuta pregiudizievole per la prole e di rimozione e riammissione all’amministrazione dei beni dei minori.E di recente, la legge in materia di affidamento condiviso dei minori tra i coniugi separati conferisce notevole importanza al rapporto tra nonni e nipoti.Eppure, nonostante questo sia il quadro normativo italiano, secondo molti i diritti dei nonni non hanno, ancora sufficiente riconoscimento.La relazione con i nipoti, infatti, è sempre inquadrata dal legislatore sotto la lente del diritto del minore ad avere rapporti significativi con gli ascendenti dei genitori, sicchè ,la posizione di questi ultimi appare limitata, e senza una rilevante autonomia giuridica, svolgendo una funzione ancillare rispetto a quella dei minori, che è invece centrale e preminente.
In questo quadro, la sentenza cui si faceva cenno all’inizio afferma allora che i nonni non hanno diritto autonomo di intervenire, quali parti processuali, in una causa di separazione tra coniugi per far valere il proprio diritto di vedere e tenere con sé i nipoti, qualora il coniuge affidatario degli stessi impedisca o renda difficoltoso il rapporto nonni – nipoti.Dice la Cassazione che i giudizi di separazione e divorzio vanno svolti solo ed esclusivamente tra i coniugi, con esclusione dell’intervento di altri soggetti.In soatanza, il giudice può valutare il comportamento del coniuge separato o divorziando che incida sfavorevolmente sul rapporto tra i minori e gli ascendenti, magari anche sanzionando tali atteggiamenti, ma non vi è alcuna legittimazine processuale degli ascendenti stessi, i quali non possono, con un loro Difensore, inrtervenire nella causa.E tale intervento è precluso sia qualora sia “ad adiuvandum”, vale a dire espletato in favore ed a sostegno della posizione dii uno dei coniugi, sia che si tratti di azione autonoma.Insomma, nella causa di separazione i nonni devono restare fuori, perché solo i coniugi hanno legittimazione processuale.Dinanzi a tale pronuncia, alcuni hanno rilevato la limitazione dei diritti dei nonni ad agire in giudizio per far valere i propri diritti.Altri, invece, hanno tirato un bel sospiro di sollievo: ve l’immaginate dover fare una causa di separazione non solo contro la moglie, ma anche contro la suocera?
Avv. Stefano Sabatini