Importante vittoria della FP CGIL Molise in merito ad un licenziamento formalmente intimato per esigenze di riduzione di personale in una società con meno di quindici dipendenti. Il Tribunale di Campobasso con ordinanza del 4 marzo 2014 ha dichiarato la natura ritorsiva del licenziamento intimato in rappresaglia alla richiesta di pagamento delle retribuzioni avanzate dalla dipendente. Il pronunciamento si rileva indiscutibilmente di pregio in quanto non solo afferma la natura ritorsiva a fronte della richiesta di pagamento delle retribuzioni ma soprattutto rileva che non costituisce motivo di licenziamento per asserita necessità di riduzione di personale il ritardo nel pagamento da parte dell’azienda sanitaria nel caso di strutture accreditate.
Ciò dimostra quello che abbiamo sempre sostenuto ovvero il malcostume dell’imprenditorialità locale a volere caricare il rischio di impresa sulla collettività attraverso un sistema di finanziamento indiretto. L’ordinanza rileva anche la pretestuosità del provvedimento espulsivo in quanto il licenziamento della dipendente è avvenuto con finalità sostitutiva atteso che la Società aveva in epoca coeva stipulato sulla stessa figura professionale un co.co.pro. con altro soggetto. In buona sostanza il Tribunale di Campobasso ha riconosciuto la nullità del licenziamento e applicato la tutela ripristinatoria ex art. 18 L. 300/1970. All’avv. Angela Fiore, legale della nostra categoria, va il nostro più sentito plauso. L’ordinanza che si segnala è solo l’ultima delle battaglie che attraverso la professionalità dell’avv. Fiore questa OS è riuscita ad ottenere riaffermando un principio di diritto che deve costituire un monito per tutti i datori di lavoro anche perché la FP CGIL Molise sulla tutela dei diritti continuerà a non fare alcuno sconto.
Susanna Pastorino
(Segretario Generale FP CGIL Molise)