L’art. 609-bis punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Mentre nell’immaginario collettivo l’autore del reato di violenza sessuale è l’estraneo che segue e aggredisce la vittima, nella prassi queste violenze si consumano, troppo spesso, negli ambienti domestici (dove la vittima, paradossalmente, dovrebbe sentirsi protetta e al sicuro).
Difatti sono molti i casi in cui è il partener a perpetrare il reato di violenza sessuale ai danni della vittima, che viene vista dal reo, soprattutto nelle realtà più degradate, come una “proprietà”.
Un imputato, ad esempio, ha eccepito che la violenza sessuale non potesse essere intesa come tale all’interno di un rapporto sentimentale consolidato, caratterizzato dalla quotidiana complicità delle parti; la risposta giurisprudenziale è stata antitetica e lapidaria.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, con Sentenza n.° 39865 del 5 ottobre 2015, ha chiarito che ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 609-bis, è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi e incida in alcun modo l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti.
Infatti, ha spiegato la Cassazione, il rapporto coniugale non degrada la persona del coniuge a mero oggetto di possesso dell’altro coniuge, con la conseguenza che, laddove l’atto sessuale venga compiuto quale mera manifestazione di possesso del corpo esso acquista indubbiamente rilevanza penale.
Avv. Silvio Tolesino
Violenza sessuale: il rapporto coniugale o para – coniugale non scrimina il reato
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