Termoli/Smaltimento rifiuti, il Comune vince la causa contro la Regione

I rapporti nella Pubblica amministrazione non sono esenti da diatribe, controversie e ricorsi alle aule di tribunale, purtroppo anche frequenti; una di queste di recente ha visto soccombere la Regione Molise nei confronti del Comune di Termoli per una problematica connessa allo smaltimento dei rifiuti. Cercheremo di non addentrarci nei tecnicismi, sperando di interpretare bene quanto disposto nella sentenza nella causa civile di I Grado n.1622/2017, assunta in decisione all’udienza del 14 marzo 2023 (con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.) presso il Tribunale Ordinario di Campobasso Sezione Unica Civile.

Questi i fatti. Il Comune di Termoli ha citato in giudizio la Regione Molise per ottenere il pagamento, in proprio favore, dell’importo complessivo del corrispettivo, per gli anni 2015-2016, relativo alla gestione dei rifiuti urbani di un’area portuale e per il tributo regionale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, come da convenzione del 28.4.2010, più volte rinnovata; all’uopo il Comune è stato brillantemente rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Liberatore. A sostegno della domanda, ha allegato la convenzione e ha evidenziato quello che riteneva come ingiustificato inadempimento della Regione Molise. La Regione si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. In sostanza il maggiore ente regionale avrebbe statuito altro importo dopo una rettifica in diminuzione di quello eventualmente dovuto, giustificando di non aver provveduto al pagamento delle due annualità richieste in ragione di problematiche relative al pareggio di bilancio 2016. Quindi il Comune di Termoli chiedeva il pagamento delle due annualità per le quali la Regione è rimasta inadempiente.

Nella elaborazione della sentenza, dopo l’elencazione dei rispettivi articoli di legge, si fa notare che la Regione, “nella sostanza, non contesta nel merito l’avversa pretesa – non contestando l’esatta esecuzione dell’accordo da parte del Comune, limitandosi ad una mera e minima correzione dell’importo richiesto e giustificando il mancato pagamento con questioni di bilancio regionale”. Per quanto attiene alla contestazione del ricorso alla giustizia ordinaria, invece, nella sentenza si precisa che “il dato normativo è chiaro nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la cognizione delle questioni afferenti agli accordi tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la fase di esecuzione; ritiene tuttavia il giudicante che ciò non sia sufficiente al fine di escludere la giurisdizione ordinaria nel caso di specie”.

Segue la dettagliata trattazione della materia che porta alla conclusione che: “in definitiva, deve affermarsi la giurisdizione ordinaria, correttamente adita. Nel merito, la domanda è fondata”.

Non andiamo oltre nella ricerca delle argomentazioni, essendo la materia giuridica, mentre l’interesse giornalistico è verso l’applicazione pratica di quanto disposto. Quindi la decisione del giudice che ha stabilito che : “accertato l’inadempimento della Regione quanto al pagamento del corrispettivo dovuto per gli anni 2015 e 2016 (nei limiti del periodo su indicato), la Regione deve essere condannata a corrispondere al Comune di Termoli l’importo complessivo di euro 190.443,41”.

In definitiva un ampio accoglimento delle tesi del Comune di Termoli, ben rappresentate dell’avvocato Liberatore.

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