Il nostro comunicato stampa del 13 febbraio – in cui annunciavamo la richiesta di un Consiglio comunale monotematico in conseguenza del provvedimento ANAC del 12 gennaio 2022 di illegittimità della finanza di progetto GTM (Larivera) – sottolineava il dovere del Presidente del Consiglio comunale di convocare tale Consiglio entro il 25 febbraio e si concludeva con queste parole: «Ci auguriamo che non si voglia aggiungere illegittimità ad illegittimità.» Purtroppo è successo! Il Presidente del Consiglio comunale è venuto meno ad un suo preciso dovere, disciplinato dall’art. 39 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e dagli artt. 62 e 71 del Regolamento del Consiglio comunale, che gli impone di convocare entro 20 giorni un Consiglio richiesto da almeno cinque consiglieri, senza alcun potere discrezionale o censorio.
Dato che abbiamo inoltrato la richiesta di convocazione il 5 febbraio, il Consiglio doveva tenersi entro il 25 febbraio. Invece di rispettare la legge nazionale ed il Regolamento comunale, il Presidente del Consiglio comunale ha convocato per il 24 febbraio la Conferenza dei capigruppo, sostenendo in quella sede che la convocazione del Consiglio andava “sospesa”, in quanto – avendo la Giunta comunale impugnato presso il TAR del Lazio il provvedimento dell’ANAC (delibera n. 32 del 10 febbraio 2022) – a suo dire occorrerebbe attendere che la giustizia amministrativa si pronunci.
Il Presidente del Consiglio, con procedura “creativa”, ha poi messo ai voti la “sospensione”, che è stata approvata dai soli capigruppo della maggioranza. La posizione assunta dal Presidente del Consiglio e la messa ai voti della “sospensione” della richiesta di convocazione del Consiglio rappresentano “invenzioni” procedurali del tutto illegittime, che pretendono di sottomettere alla volontà della maggioranza consiliare il diritto alla convocazione del Consiglio, disciplinato dall’art. 39, comma 2, del TUEL e dal Regolamento del Consiglio comunale.
In conseguenza di tale fatto gravissimo, il 4 marzo abbiamo chiesto l’intervento della Prefettura di Campobasso, perché dia seguito a quanto prevede il comma 5, dell’art. 39, del TUEL: « In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto .» Ribadiamo che la decisione della Giunta Roberti di ricorrere al TAR del Lazio contro il provvedimento ANAC di illegittimità della finanza di progetto GTM non comporta nessuna “sospensione” del diritto del Consiglio di esprimersi in merito, tanto più che è del Consiglio, non della Giunta, la competenza decisionale in materia di convenzioni (TUEL, art. 42) e con la finanza di progetto GTM si tratta in primo luogo (ma non solo) di affidare in concessione a GTM per 20 anni il trasporto pubblico locale.
Ricordiamo che la finanza di progetto GTM – secondo le censure ANAC – è illegittima riguardo a più aspetti non marginali, bensì sostanziali:
1) è inapplicabile l’istituto stesso della finanza di progetto, perché nella proposta mancano investimenti strutturali relativi al trasporto pubblico;
2) è inapplicabile altresì il connesso contratto concessorio, in quanto l’entità dei ricavi garantiti dai contributi pubblici e dalle tariffe in regime di monopolio (trasporto pubblico e terminal bus) fa venire meno il requisito del rischio operativo del concessionario;
3) il procedimento è stato avviato e concluso in mancanza della prescritta progettazione preliminare degli interventi previsti. Ci permettiamo di aggiungere che, in base all’art. 4, comma 3, del Reg. (CE) 1370/2007, « I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus […]», non di 20 anni, come nel nostro caso.
La Giunta Roberti poteva ottemperare al provvedimento ANAC, invece di impugnarlo? Certo che sì. Poteva farlo annullando alla radice ( ex tunc ) la finanza di progetto; oppure optando per la sua revoca da ora ( ex nunc ), fermo restando in questo secondo caso il diritto di GTM all’indennizzo del danno economico emergente (al momento presumibilmente modesto, visto che non sono stati ancora avviati gli investimenti previsti dalla finanza di progetto). La scelta della Giunta Roberti di impugnare il provvedimento ANAC non è una scelta obbligata ma politica. Così come è una scelta politica quella del Presidente del Consiglio comunale di negare la convocazione del Consiglio da noi richiesta.
Sono entrambe scelte di cattiva politica, che poco si cura del rispetto delle norme di legge e regolamentari, ma le “gestisce” disinvoltamente, immaginando che la maggioranza, in quanto tale, ha il diritto di fare come le pare. La “dittatura della maggioranza” è una storpiatura della democrazia, che viceversa trova nelle minoranze l’antidoto alle tendenze autocratiche.
TERMOLI BENE COMUNE – RETE PER LA SINISTRA
MOVIMENTO 5 STELLE – TERMOLI