(Adnkronos) – Sul femminicidio di Lorena Quaranta, la studentessa di Medicina strangolata dal fidanzato in una villetta di Furci Siculo il 31 marzo 2020, i giudici della Corte d’Assise di Reggio Calabria avrebbero dovuto verificare se "la specificità del contesto possa, e in quale misura, ascriversi all'imputato per non avere efficacemente tentato di contrastare lo stato di angoscia del quale era preda o se la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell'emergenza pandemica, con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio, costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale". E' quanto scrivono i giudici della Corte di Cassazione, nelle motivazioni – pubblicate dalla Gazzetta del Sud – sulla decisione di annullare con rinvio, limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche, la condanna all'ergastolo per l'infermiere calabrese Antonio De Pace per l'uccisione della giovane fidanzata originaria di Favara, in provincia di Agrigento.
La decisione di disporre un appello-bis limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche per De Pace, anticipata ieri dal 'Messaggero', è in relazione proprio al fatto che il femminicidio avvenne nella prima fase della pandemia di Covid-19 e questo potrebbe aver inciso sull'animo e sullo stato di angoscia dell'infermiere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
“Stress da Covid”, Cassazione annulla ergastolo per il femminicidio di Lorena Quaranta
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