“Ho depositato in Senato la proposta di legge “Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica”, sottoscritta da 25 senatori, di diversi gruppi parlamentari”, lo afferma in una nota il senatore PD Roberto Ruta, primo firmatario del ddl.
“La stesura del testo – evidenzia Ruta – presentato già alla Camera dei Deputati dall’on. Zanin e altri, nasce da un’ampia collaborazione e condivisione con le federazioni e le associazioni maggiormente rappresentative come la FENIARCO, la ANBIMA e la FITP.”.
“I cori e le bande musicali non professionistici e i gruppi folcloristici – sottolinea il senatore – rappresentano un valore qualificante della tradizione culturale musicale italiana, con una presenza capillare nel territorio nazionale e della regione Molise, grazie agli oltre 8.000 gruppi locali attivi, anche nei comuni più piccoli. Tali formazioni, sviluppando la comune passione per la musica, rappresentano uno strumento fondamentale di aggregazione, comunicazione e socializzazione per tutte le età e i ceti sociali contribuendo al rafforzamento del legame con il proprio territorio e alla riscoperta di valori culturali e tradizionali essenziali che oggi rischiano di essere dimenticati o trascurati.
Un presidio di cultura attiva, che accompagna migliaia di manifestazioni e che contribuisce in maniera determinante, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio musicale del nostro Paese, nonché alla diffusione della pratica musicale corale, bandistica e folclorica.
Nonostante questo ruolo prezioso – prosegue Ruta- queste aggregazioni purtroppo non sono adeguatamente sostenute e valorizzate, pertanto il disegno di legge presentato, ha l’obiettivo di porre rimedio ad una condizione critica del settore.”
“Nello specifico- spiega Ruta – l’articolo 1 della proposta di legge riconosce e valorizza, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, la funzione artistica, educativa e sociale della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, comprendente ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, eseguita da complessi costituiti in associazioni musicali senza scopo di lucro.
L’articolo 2 istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, finalizzato alla promozione e alla diffusione della musica corale, bandistica e folclorica nelle scuole statali e paritarie, nonché all’attivazione di corsi di formazione e di perfezionamento per il personale del settore e, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla diffusione della produzione musicale corale, bandistica e folclorica all’estero.
L’articolo 3, in conformità alle finalità della legge, dispone il riconoscimento da parte della Repubblica della rilevanza nazionale dei seguenti soggetti:
a) la Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO);
b) l’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA);
c) la Federazione italiana tradizioni popolari (FITP). Inoltre, dispone che il sostegno economico di cui all’articolo 2 sia distribuito secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento per le attività proprie dei citati soggetti;
b) il 40 per cento per progetti proposti dalle associazioni regionali dei medesimisoggetti che mirino alla crescita e alla formazione e che presentino criteri di qualità;
“L’articolo 4 – conclude il senatore- dispone una serie di agevolazioni fiscali a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche.”