Il Senato ha approvato all’unanimità il provvedimento sul vino che contiene in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. Semplificazione, sostegno ai produttori e alla commercializzazione del prodotto che sta contribuendo in modo significativo all’export del Made in Italy. Il provvedimento disciplina la produzione, la commercializzazione, l’indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e le menzioni tradizionali, l’etichettatura, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli anche aromatizzati e degli aceti.
In merito alla produzione e commercializzazione si stabilisce: per la viticoltura e il potenziale produttivo, specifiche norme sugli impianti; per la produzione e le pratiche enologiche, semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all’ufficio territoriale del dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici.
Sulla commercializzazione, invece, si dettano norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della vendita.
Le disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, riguardano in particolare: la classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali; la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; la rivendicazione e la gestione delle produzioni prevedendo per i vini Dop che, in annate climaticamente favorevoli, le Regioni possano destinare l’esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.
Il testo esamina anche la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini Dop e Igp, specificando che l’incarico di membro del Comitato e’ incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
Il provvedimento interviene, poi, sulla disciplina dell’utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli Dop e Igp, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza Dop o Igp, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte. Novità anche sulla denominazione, produzione e commercializzazione degli aceti: le principali riguardano modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri.
Sul capitolo adempimenti amministrativi e controlli, si è previsto che gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico Sian siano assolti dal rispetto dei termini di registrazione prescritti, purché i sistemi informatici siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 20 marzo 2015.
Sarà il ministero delle Politiche agricole l’Autorità nazionale competente su controlli e vigilanza. Per quanto riguarda la tutela del Made in Italy, l’Agenzia delle Dogane renderà disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli: così il consumatore potrà accedere ai dati dell’imbottigliatore, mentre oggi questo non è consentito.
Si introduce inoltre, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell’organismo di controllo.
sen. Roberto Ruta