Con questa nota, quale componente della Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio Regionale del Molise, sollecito un chiarimento interpretativo sulle procedure attivate dalla Regione Molise in ordine al commissariamento del Consorzio di Bonifica di Venafro (IS).
Al fine di consentire un esame istruttorio analitico, mi preme allegare alla presente istanza:
1. copia della Legge Regionale n. 42 del 21.11.2005 che all’art. 29 comma 1) sancisce “Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità amministrative, o gravi e persistenti violazioni di legge o di direttive regionali, ovvero quando non sia approvato nei termini il bilancio e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, scioglie gli organi di amministrazione dei Consorzi”;
2. copia dell’art. 9 della Legge Regionale n. 1 del 30.01.2017 che al comma 1) definisce il commissariamento del Comitato Esecutivo, di cui all’art. 24 della L.R. n. 42/2005, e non anche degli altri Organi del Consorzio di Bonifica contemplati dall’art. 15 della medesima L. R. n. 42/2005 e dello Statuto consortile, ovvero il Consiglio dei Delegati, e il Presidente;
3. copia della Delibera di Giunta Regionale n. 27 del 06.02.2017 avente ad oggetto “Proposta di legge regionale: modifica ed integrazioni alla legge regionale n. 42 del 21.11.2005 – adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica” con cui si propone al Consiglio Regionale di apportare alcune modifiche alla L.R. n. 42/2005, modifiche che determineranno effetti giuridici ed amministrativi dopo l’approvazione della proposta di legge;
4. copia della Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 08.02.2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30.01.2017, n. 1 concernente disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017/2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. Provvedimenti” con cui si demanda al Presidente della Giunta Regionale la nomina del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica di Venafro (IS), ma nel documento istruttorio non si menzionano gli estremi previsti per lo scioglimento degli Organi sanciti dall’art. 29 comma 1) della L.R. n. 42/2005 e cioè: “Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità amministrative, o gravi e persistenti violazioni di legge o di direttive regionali, ovvero quando non sia approvato nei termini il bilancio e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, scioglie gli organi di amministrazione dei Consorzi”;
5. copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 09.02.2017 avente ad oggetto: “Art. 9 L.R. n. 1/2017. DGR n. 42 del 08.02.2017. Nomina Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica per la Piana di Venafro” con cui si nomina il Commissario del Consorzio di Bonifica di Venafro (IS).
Si fa presente che con la Legge Regionale n. 42/2005 il Consorzio di Bonifica di Venafro (IS) aveva anche caratteristiche interregionali con terreni amministrati nel Comune di Capriati al Volturno in Provincia di Caserta intrattenendo proficui rapporti di cooperazione con la Regione Campania per attività irrigue riferite al fiume Volturno e al fiume Cavaliere.
Inoltre, stante l’imminenza del rinnovo degli Organi Consortili e non venendo menzionati rilievi contabili, irregolarità amministrative e/o altri riferimenti propedeutici all’attivazione del disposto di cui all’art. 29 della Legge n. 42/2005, è a maggior ragione opportuno che venga chiarita la procedura seguita per il commissariamento del Consorzio di Bonifica.
Michele Petraroia