Il nostro dissenso verso l’alienazione della Schweitzer e dell’ex nautico è motivato da ragioni sociali, urbanistico-ambientali e di tutela del patrimonio pubblico. Dal lato sociale, intendiamo difendere un’infrastruttura scolastica, quella della Schweitzer, che serve quasi 200 studenti, e valorizzare l’altra infrastruttura, l’ex nautico, oggi parzialmente utilizzata da SAE 112, ma che potrebbe ospitare servizi di pubblica utilità (sala convegni, biblioteca e foto-videoteca, aule di formazione, incubatore di imprese, …). Sul piano urbanistico, vogliamo salvaguardare uno spazio urbano a bassa intensità edilizia e che offre una pineta di 2.800 metri quadri, sul quale si vorrebbe eliminare la pineta e realizzare un complesso edilizio con un incremento di cubatura fino al 66% rispetto all’attuale. Infine, c’è da considerare anche la perdita di valore del patrimonio comunale, perché i due beni immobili verrebbero ceduti al prezzo d’occasione di 5.843.914 euro.
Ai tre aspetti ora ricordati se ne aggiunge un quarto: il procedimento di cessione dei due beni immobili in cambio di opere e la relativa gara presentano numerose criticità, che abbiamo segnalato con un esposto all’ANAC, alla Procura della Repubblica ed a quella della Corte dei conti. Criticità che ora esponiamo in estrema sintesi.
- Requisiti di alienabilità – I beni pubblici sono alienabili solo se non sono utilizzati né utilizzabili ai fini istituzionali, cosa che non ricorre per la Schweitzer, che è perfettamente funzionante, e neanche per l’ex nautico, che è parzialmente utilizzato, mentre per la restante porzione non esiste una seria perizia tecnica che ne dichiari la instabilità o la non economicità di un eventuale recupero.
- Definizione della Schweitzer come “ex scuola” – Forse per accreditarne l’alienabilità, negli atti pubblici la Schweitzer è falsamente definita “ex scuola”.
- Codice dei contratti pubblici – La gara indetta dal Comune prevede la cessione della Schweitzer e dell’ex nautico in cambio della costruzione di una nuova Schweitzer in Via Arno e della demolizione e rifacimento della palestra della Bernacchia. Questi nuovi edifici e la loro fonte di finanziamento non compaiono nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, come vuole il Codice. Il Codice ribadisce che sono alienabili solo gli immobili che non assolvono più a funzioni di pubblico interesse. Infine il Codice prescrive che il valore di cessione degli immobili debba essere stimato su valori di mercato, mentre in questo caso è stato stimato il costo di realizzazione delle nuove opere.
- Tipologia contrattuale – Il contratto da sottoscrivere con il privato è presentato come una concessione; ma i due immobili scolastici da realizzare non verrebbero certo gestiti dal privato aggiudicatario della gara, la quale in realtà riguarda un contratto di appalto.
- Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – Nel contratto si dice che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarebbe stato approvato, come necessario, dal Consiglio comunale, mentre agli atti risulta la sola approvazione della Giunta comunale.
- Meccanismo di gara – Nel contratto si dice che l’aggiudicatario dovrà realizzare il progetto esecutivo delle nuove opere, sulla base del progetto definitivo redatto dal Comune, che però non esiste, in quanto sono disponibili solo progetti di fattibilità estremamente sommari. Inoltre, i criteri di aggiudicazione consentono ampi margini di valutazione soggettiva: il parametro più importante, che assegna fino ad un quarto del punteggio, è una generica “qualità del progetto architettonico”. Anomalo è anche il fattore soggetto a ribasso di gara, che non è il costo di realizzazione dei nuovi immobili pubblici, ma la cubatura concessa in deroga al piano regolatore degli edifici privati che il costruttore potrà realizzare sulle aree cedute.
- Assenza di variante urbanistica delle aree da cedere – Le aree da cedere sono attualmente classificate come verde pubblico (dove c’è la pineta) e come aree per l’istruzione (dove sorgono gli edifici). L’amministrazione comunale ritiene che la legge regionale 30/2009 (Piano casa Molise) consenta di cambiarne liberamente la destinazione in edilizia privata, saltando la procedura ordinaria (adozione del Consiglio comunale, approvazione del Consiglio regionale e finale approvazione del Consiglio comunale).
Saranno gli organi competenti a stabilire se sussistono le criticità da noi segnalate. Se venissero tutte accolte l’amministrazione comunale stabilirebbe un record negativo difficilmente superabile.