Ci siamo, finalmente il Governo ha comunicato la data del referendum di modifica alla Costituzione con il collegato alla nuova legge elettorale. Com’è oramai noto il 4 dicembre saremo chiamati ad esprimerci sulla riforma che sembra essere la panacea a tutti i problemi che l’Italia ha e che dovrà affrontare.
Forse, però, è il caso di fare alcune precisazioni in merito alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale che, è vero, non dichiara espressamente illegittimo questo Parlamento in quanto l’annullamento della norma dichiarata incostituzionale non è “retroattiva”, ma è altrettanto vero che dalla data della Decisione la legge elettorale in contestazione (il “Porcellum”) e che ha eletto deputati e senatori che oggi siedono in Parlamento, cessa i suoi effetti.
Sembra fattore di poco conto, ma così non è!
I motivi che portano alla sua incostituzionalità sono: il premio di maggioranza e le liste bloccate. Questo vuol dire che senatori e deputati devono essere eletti dal popolo, il quale esercita il proprio diritto attraverso un voto eguale, personale, libero e diretto.
Ma quali sono i poteri della Corte Costituzionale e la conseguente applicazione ed efficacia delle sue sentenze?
Nella sentenza emessa la Corte richiama due norme di legge:
l’art. 136 della Costituzione che recita: “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
È del tutto evidente che se un Parlamento legittimato da una legge illegittima ed incostituzionale continua a legiferare ed a svolgere funzioni e compiti non più efficaci dal punto di vista applicativo, compie atti e forzature venendo meno a quel ruolo di garanzia e trasparenza nei confronti del popolo.
l’art. 30 Legge n. 87/1953 recita: “La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”.
Anche con questo articolo non si limita l’effetto della retroattività della applicazione della sentenza di incostituzionalità della legge.
Davanti a queste osservazioni e criticità cosa dobbiamo chiederci? È legittimo l’operato di un Parlamento eletto da una legge elettorale dichiarata incostituzionale e che successivamente alla pubblicazione della sentenza continua a legiferare? E soprattutto la riforma della Costituzione può essere ad opera e su proposta di un Governo nominato DOPO l’emissione della Sentenza 1/2014 e quindi sicuramente illegittimo? Senza entrare, per il momento, nel merito delle modifiche apportate ad oltre 40 articoli, fattore che ha un peso notevole in tutta la vicenda.
Dobbiamo forse sottolineare quanto sarebbe stato meglio che, all’indomani della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale (avvenuta con il Governo Letta), il Presidente Napolitano avesse sciolto il Parlamento, si fosse tornati a nuove elezioni e solo allora con un Parlamento “legittimato” affrontare il tema delle riforme, concertandolo con tutte le forze politiche?
Il vivere democratico, rappresentativo di tutto il Paese e non disgiunto dal sacrificio di chi ha combattuto perdendo la vita, non può essere messo sulla stessa bilancia per mezzo di una riforma confusionaria, imperfetta e dalle conseguenze non chiare.
All’epoca della stesura dell’attuale Costituzione, definita da molti la Carta più bella del mondo (e che oggi sembra divenuta improvvisamente carta straccia!), tra i 75 Padri Costituenti, rappresentanti di tutte le forze politiche di allora, non vi fu ingerenza del Governo su nessun argomento ed anzi il Presidente De Nicola affermò: “l’ho letta con molta attenzione, possiamo firmarla con assoluta coscienza”.
Oggi, a distanza di 70 anni si può affermare con coscienza che si può approvare la riforma apportata? Personalmente direi di no.
Referendum, Si e No. Le consierazioni di Cordisco (PD)
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