Il Testo Unico in Materia di Edilizia(aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D. L. 28 marzo 2014, n.° 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n.° 80 e dal D. L. 12 settembre 2014, n.° 133, convertito, da ultimo e con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n.° 164), al Capo IV, Parte II, è rubricato: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. L’art. 94, in particolare, disciplina l’obbligatorietà dell’autorizzazione per l’inizio dei lavorie recita:
“1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L’autorizzazione é rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, é ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”.
L’articolo successivo punisce i contravventori con l’ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Disquisendo sull’applicabilità di dette norme in ambito regionale, sembrerebbe affiorare la circostanza che nella Regione Molise, ad oggi, detto precetto pecchi di un vuoto normativo.
Per argomentare ciò è necessario un breve excursus normativo.
L’art. 20 della legge 741 del 1981 (snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.° 64) autorizzò le Regioni ad eliminare la previsione dell’autorizzazione preventiva ai lavori edili presso gli uffici tecnici regionali di cui all’art. 18, l. 74/64 (oggi art. 94 t. u. e. d.), espressione di un sistema di controllo permissivo preventivo, sostituendola con un razionalizzato sistema di controlli successivi.
Quasi tutte le Regioni, compreso il Molise, hanno accolto l’invito contenuto nella legge 81/741, permettendo l’inizio dei lavori sulla base della semplice denuncia ex art. 17, l. 74/64, accompagnata da un sistema di controllo successivo effettuato “a campione”.
La Regione Molise ottemperò attraverso il dettato normativo di cui all’art. 12 della L. R. 20/96, dove furono previsti controlli a campione nelle fasi successive ai lavori.
Su questo quadro normativo sono intervenuti, da un lato, il t. u. Ediliziae, dall’altro, la riforma costituzionale del Titolo V(L. Cost. 3 del 2001).
In particolare, per quanto riguarda il D. P. R. 380/2001, se è vero che esso non innova in modo significativo la disciplina statale degli adempimenti necessari per eseguire lavori in zone sismiche, riproducendo nella forma e nella sostanza le previgenti norme, ha posto il problema di determinare quale sia il suo rapporto con le normative regionaliemanate sulla base dell’art. 20, l. 741 dell’81, il quale ultimo, per inciso, non è una delle disposizioni espressamente abrogate di cui all’art. 136 t. u. ed..
La questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale in relazione, in particolare, della Legge Regionale Toscana n.° 1 del 2005, articolo 105, comma 3, alla luce del nuovo art. 117, comma 2, Cost..
Secondo il Giudice delle Leggi, infatti, il principio contenuto nell’art. 20 della legge 741/81, “è venuto meno” in seguito all’entrata in vigore dell’art. 94 t. u. ed., il quale è “palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico” in vista della tutela di un bene pubblico che trascende la materia del governo del territorio e interessa, piuttosto, i “valori di tutela dell’incolumità pubblica, che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali” (Corte Cost. 182 del 2006).
La Corte, in sostanza, ha ritenuto reintrodotto l’obbligo di preventiva autorizzazione, onerando le Regioni di aggiornare la propria legislazione.
In seguito a quest’intervento della Corte, molte Regioni hanno provveduto ad aggiornare la propria legislazione. Non il Molise, che infatti, sebbene abbia adottato la Legge Regionale 25/2011, ha stabilito, all’art. 18 della medesima, che la precedente L. R. 20/96 sarebbe stata abrogata dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione; regolamento che però non è mai stato adottatofacendo sopravvivere, fino al suo intervento, la precedente previsione dei controlli successivi a campione di cui alla Legge Regionale 20/96.
Recita infatti l’art. 18 della l. r. 25/2011: “a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, è abrogata la legge regionale 6 giugno 1996, n.° 20…”.
Ciò detto, nei casi d’imputazione per mancata autorizzazione scritta d’inizio dei lavori, si potrebbe eccepire, nel consequenziale processo penale, questo motivo di doglianza: un vuoto normativo; ciò facendo si aggancerebbe la richiesta assolutoria al principio di tassatività con richiesta exart. 530 c. p. p.: “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Naturalmente questa soluzione rappresenta un’extrema ratio il costruttore/progettista di un immobile cercare conforto, sempre e comunque, nel rispetto della legge.
Avv. Silvio Tolesino
Reati di Edilizia regionale: la mancata autorizzazione scritta deve prevedere un regolamento regionale attuativo
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