Con il messaggio 31 ottobre 2017, n. 4282 l’INPS, facendo riferimento ai messaggi 9 agosto 2017, n. 3265 e 31 agosto 2017, n. 3384, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle visite mediche ambulatoriali, conseguenti all’assenza del lavoratore pubblico, al domicilio di reperibilità.
A seguito di tali indicazioni, che riguardano tutte le nuove attività degli uffici medico legali e le documentazioni amministrative e sanitarie da presentare, si precisa che il medico dovrà sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, sia nel caso in cui la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico, sia se disposta d’ufficio dall’Istituto. Ciò al fine di completare in maniera adeguata il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva in materia.