Il decreto legislativo 29 settembre 2013, n.121 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2013 ed in vigore dal 5 novembre 2013), ha previsto all’art.6 comma 2, nei confronti dei “meri detentori” l’obbligo di presentazione – una tantum – del certificato medico, attualmente previsto dall’art. 35, 7° comma del T.U.L.P.S.
Entro il prossimo 4 maggio 2015, infatti, i soggetti detentori di armi dovranno produrre il certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta all’acquisto/detenzione di armi disciplinato dall’ art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 novembre 2013 ( come ad esempio nel caso dei titolari di licenza per il porto d’armi in corso di validità).
Il certificato medico in questione deve attestare che il detentore di arma non sia affetto da patologie mentali o da vizi che possano diminuirne o comprometterne, anche solo temporaneamente, la capacità di intendere e volere. Esso deve essere rilasciato dal medico provinciale, dall’ufficiale sanitario (attualmente ASL) oppure da un medico militare. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti previsti presso i sanitari sopra riportati, è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia con data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Si rende noto che i detentori di armi potranno spontaneamente presentare il certificato medico in narrativa agli uffici di Pubblica Sicurezza competenti, evitando, in tal modo, richieste ed eventuali provvedimenti di diffida da parte degli uffici medesimi.
Polizia di Stato: Nuove disposizione per la detenzione di armi
Commenti Facebook