Con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai propri uffici territoriali alcune indicazioni volte a riesaminare le controversie pendenti in relazione alle violazioni degli obblighi di tracciabilità accertate a carico delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD). In sintesi l’inosservanza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014), previsto dall’art. 25, comma 5, legge n. 133/1999, comporta la sola decadenza delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro).
a) Nel caso di pagamenti effettuati dall’ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, al disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF previsto dall’art. 69, comma 23, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all’importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall’associazione;
b) Nel caso di somme percepite dall’ASD (a titolo di sponsorizzazione), al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.
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