La Polizia di Stato di Campobasso ricorda ai detentori di armi che, al fine di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 29.9.2013, n. 121 – entro il 4 maggio 2015 – gli stessi devono produrre, all’Ufficio di Polizia o dei Carabinieri presso il quale sono state denunciate le armi detenute, il certificato medico previsto dall’art. 35, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’adempimento non è, invece, richiesto per coloro che abbiano già prodotto la certificazione in parola alla data del 5 novembre 2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità).
Il certificato medico – dal quale deve risultare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere – è rilasciato dal medico provinciale o dall’ufficiale sanitario della ASL o da un medico militare.
Nel caso in cui il cittadino, entro il prossimo 4 maggio, non provveda spontaneamente a presentare il certificato medico in questione o, comunque, ad esibirlo nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte del competente Ufficio di pubblica sicurezza, verrà segnalato all’Autorità di P.S. che provvederà ad inibirne la detenzione con apposito provvedimento.
La Polizia di Stato consiglia, quindi, i detentori di armi che non abbiano ancora ottemperato a tale obbligo, a produrre – con la massima tempestività – la citata certificazione medica presso i competenti Uffici di Polizia.
Obbligo della certificazione medica per detentori di Armi
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