La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell’interessato.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere alla prestazione:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.