Nel corso del tempo la sensibilità del Legislatore verso il mondo animale è notevolmente cresciuta e si è concretizzata nella previsione e nell’inserimento di specifici reati all’interno del nostro ordinamento. In particolare, dal 2004, il Legislatore ha inserito nel codice penale nuove fattispecie incriminatrici e ha riformulando alcune figure di reato già previste, configurandole come delitti (prima erano contravvenzioni) e inasprendone il regime sanzionatorio.
Anche la giurisprudenza è stata dello stesso avviso e negli ultimi anni ha provveduto, attraverso i propri arresti, a dare unatutela diretta agli animali, inquadrandoli non più come oggetto materiale del reato bensì come bene giuridico, indicandoli come esseri viventi in grado di soffrire per l’assenza di umanità e compassione (tanto quanto l’uomo).
Una recente Sentenza dalla Corte di Cassazione, infatti, ha confermato tale orientamento e ha dato rilievo, estendendola,all’efficacia del reato previsto dall’art.544-terdel codice penale, comma 1,che punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti, a fatiche e a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 17012 dell’8 aprile 2015, ha affermato che integra il reato di maltrattamento di animali (previsto dalcitato articolo), anche la condotta dell’agente che, esercitando in modo abusivo la caccia ed installando, in particolare, trappole illegali, provochi lesioni ad un animale; nel caso di specie la Cassazione ha confermato per gli imputati, accusati di aver ferito un cane da caccia, la condanna a 2 anni di reclusione e 1.800,00 euro di multa ciascuno.
Avv. Silvio Tolesino
Maltrattamento di animali: nella caccia l’installazione e l’utilizzo di trappole può configurare reato
Commenti Facebook