Arriva da Roma un’altra sonora bocciatura per il Governo Frattura, difatti la Corte Costituzionale con sentenza n. 257/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015, nello specifico il collegato alla manovra di bilancio 2015.
Un giudizio severo che, di fatto, ha dato ragione alla questione di legittimità costituzionale avanzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con impugnativa del 30 giugno 2015, una sentenza che non ammette repliche, e che ha visto la Regione Molise addirittura non costituirsi, probabilmente nella consapevolezza di non poter avere ragione, stante i rilievi mossi su norme approvate solo e unicamente dalla maggioranza di Centrosinistra in Consiglio regionale.
La sentenza della Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 32, comma 3, 44, comma 1, lett. b) e 44, comma 6, lett. h) della legge regionale n. 8/2015, non ha fatto altro che confermare le nostre perplessità già espresse a suo tempo, difatti quando ci chiedevamo se fosse corretto prevedere come titolare del servizio dell’istituenda centrale unica di committenza anche personale esterno all’amministrazione regionale, non ricevemmo alcuna risposta esaustiva né dal Presidente della Regione; il dovuto chiarimento è arrivato prima dal Consiglio dei Ministri, che ne ha disposto l’impugnativa in quanto “norma che eccede dalla competenza regionale”, poi dalla Corte Costituzionale che l’ha dichiarata illegittima in quanto “concretizza una deroga anche a quelle norme in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, così ledendo la competenza che l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva allo Stato”, per inciso una deroga che non risulta giustificabile “con il riferimento ad una fase di prima applicazione e alla multidisciplinarietà delle competenze del servizio neo istituito”.
Non meno grave la pronuncia di illegittimità costituzionale mossa sull’articolo 44, comma 1, lett. B) che prevede l’inserimento nella l.r. n. 10/2010 dell’art. 20-bis, secondo cui alcune figure di dirigenza generale, quali Direttore di Dipartimento, Direttore generale della Salute, Segretario Generale del Consiglio regionale, non sono ricomprese nelle dotazioni organiche della Regione.
Nonostante le modifiche introdotte con le lettere b) e d) dell’art. 27 della legge regione n. 4 del 2016, che hanno in parte accolto le iniziali osservazioni del Governo nazionale, la Corte Costituzionale ha sottolineato che “permane una criticità nell’esclusione, dalla computabilità nelle dotazioni organiche, di tre posti di funzione dirigenziale, rispetto ai cinque posti previsti dalla norma originaria oggetto della censura di costituzionalità”, quindi le rassicurazioni del Presidente Frattura sulla bontà della modifica approvata sono di fatto state sconfessate in quanto “la non computabilità di tali posizioni nella complessiva dotazione organica di dirigenti di prima fascia determina in ogni caso effetti negativi, sia di ordine finanziario, sia riguardo al razionale assetto organizzativo realmente rispettoso delle previsioni normative in materia”, determinando “effetti negativi sul reale contenimento complessivo della spesa”.
La Corte Costituzionale infine ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche dell’art. 44, comma 6, lettera h), in quanto determinando l’entità del trattamento economico dei dirigenti lede l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto interviene in materia di ordinamento civile, quale “la regolazione del rapporto di lavoro pubblico regionale, con specifico riferimento al profilo della sua contrattualizzazione, previsto dalla legislazione statale come principio regolatore del rapporto di lavoro con tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni”.
Ricordiamo che nel giudizio di parificazione della Corte dei Conti riguardo al rendiconto 2015 il Procuratore regionale, in merito al ricorso allora ancora da discutere, scrisse nella sua relazione che l’esito avrebbe rivestito sicuramente una notevole importanza in quanto “meritevole di particolare attenzione, non solo per l’incidenza delle norme impugnate sull’organizzazione della Regione e dei soggetti da essa dipendenti, ma anche, in considerazione dell’oggetto delle disposizioni, sotto il profilo dell’andamento e del controllo della spesa per il personale”.
Ennesimo sberleffo quindi per il Governatore Frattura e la sua Giunta regionale, sempre pronta a difendere le sue posizioni evitando qualsiasi forma di dialogo con le diverse parti politiche, e ora quali correttivi verranno presi?
Questa la nota a firma dei consiglieri regionali di centrodestra Fusco Perrella, Iorio, Cavaliere e Sabusco.