L’emergenza legittima l’assenza del lavoratore dal domicilio durante la malattia

picchiare-alla-porta1Con l’interessante sentenza n. 2047 del 30 gennaio 2014, la Suprema Corte ha affermato che l’assenza del lavoratore ammalato dal domicilio e la mancata preventiva comunicazione dell’allontanamento al suo datore di lavoro è legittima, ove si accerti la recrudescenza della patologia che rende indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.

Il caso trae origine dall’accoglimento da parte del giudice, dell’appello proposto da un lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro, con cui era stato chiesto di restituire la somma di poco più di 600 euro, trattenutagli per essere risultato assente dal domicilio in sede di visita di controllo durante la fascia oraria di reperibilità, nonché l’annullamento della sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta, irrogata per non aver preventivamente avvisato la società dell’allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria di reperibilità.
Il datore di lavoro, decideva di ricorrere per cassazione, sostenendo, anzitutto, che il dipendente era decaduto dal diritto al trattamento economico di malattia per il periodo di dieci giorni, per essere risultato assente alla visita domiciliare di controllo senza giustificato motivo; in secondo luogo, adducendo che, sul piano disciplinare, la norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in caso di assenza del lavoratore dal lavoro per malattia, sanziona, in mancanza di idonea giustificazione, l’ipotesi di assenza dal domicilio in sede di visita di controllo, senza la preventiva comunicazione della stessa alla società.
La Cassazione ha, dato ragione al dipendente, ritenendone giustificata l’assenza dal domicilio, in ragione dell’urgenza indotta dall’improvviso acutizzarsi della patologia dolorosa che aveva reso indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza alla datrice di lavoro.
Interessante risultano le conseguenze pratiche della sentenza, in quanto la Corte di Cassazione chiarisce inequivocabilmente che non è sufficiente, per sanzionare il dipendente ammalato, assente dall’abitazione nella fascia oraria di reperibilità, che questi non abbia comunicato tempestivamente di doversi allontanare, in quanto ove l’irreperibilità del dipendente, nella fascia oraria, sia dovuta a un’emergenza provocata dalla recrudescenza della malattia che lo obblighi ad andare di corsa dal medico curante, questi non può essere sanzionato né può essere trattenuto

Alfredo Magnifico

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