Con la sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato che l’installazione delle telecamere all’interno dell’azienda e puntate direttamente sui dipendenti, effettuata senza attendere l’autorizzazione della DTL o l’accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, anche se le stesse risultano spente.
Con la sentenza del 4 giugno 2012 il Tribunale di Lodi ha condannato P.G. alla pena di € 200 di ammenda per il reato di cui all’articolo 4, comma 2, l. 300/1970 per avere, quale legale rappresentante di una s.n.c., installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
2.Alla sentenza ha presentato appello – adducendo due motivi.
· Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 4, comma 2, l. 300/1970: insufficiente sarebbe a integrare il reato la installazione dell’impianto, essendo necessaria anche la verifica della sua idoneità a cagionare concrete conseguenze dannose ai lavoratori. Nel caso in esame il reato non sussiste perché le modalità delle riprese non sono tali da ledere la riservatezza di questi.
· Il secondo motivo richiede la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale: la sentenza è contraddittoria laddove afferma che, per la modestia della sanzione pecuniaria, è più favorevole non concedere i benefici, ciò essendo logico, invece, solo per la sospensione condizionale.
3.1 Il primo motivo adduce violazione dell’articolo 4, comma 2, l. 300/1970, negando che l’installazione dell’impianto audiovisivo sia di per sé integrativa della condotta criminosa. La norma, invero, stabilisce: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.
· La norma, tuttora vigente, prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati: Cass. sez. III, 17 aprile 2012 n. 22611) o permesso dall’Ispettorato del lavoro.
· l’idoneità degli impianti lede il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, affinché il reato sussista emerge ictu oculi dalla lettura del testo normativo – idoneità che peraltro è sufficiente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno,infatti,l’impianto inclusivo di otto microcamere a circuito chiuso, “alcune puntate direttamente sulle casse ed è dei lavoratori alle casse che l’imputazione contesta la violazione della privacy.
La Suprema Corte, evidenzia come vada prioritariamente tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell’impianto di videoripresa, anche se la telecamera risulta spenta senza il benestare dell’ispettorato del lavoro.
Alfredo Magnifico