Indennità Area Quadri : I funzionari della regione Molise replicano agli attacchi

Riceviamo e pubblichiamo
Risposta agli articoli di stampa denigratori della L.R . del Molise  n. 6 del 2002 (cosiddetta area quadri): Continuamente attaccati, i funzionari regionali replicano e sottolineano la piena legittimità della L.R del Molise  n. 6 del 2002. Con una loro  missiva    rispondono ai pedissequi attacchi di una  certa stampa regionale che li attacca con  insistenza (un giorno si e l’altro pure) sugli emolumenti (legittimi) dell’ area quadri.
In periodo di pandemia, occorre vaccinarsi. Può accadere di avere qualche reazioni, ma, sembra, che alcuni hanno una cronicità verso quella che per comodità chiameremo “Quadrite”. Così come per l’influenza periodica o ciclica, alcuni si interessano  con morbosità all’argomento inerente alla c.d. “Quadri” , indennità corrisposta ai dipendenti appartenenti alla Categoria “D” della Regione Molise. Occorre dunque, una volta per tutte, tentare di debellare questa morbilità che spesso affligge gli impigriti scribacchini, ormai forse anche anziani, ed i politici di turno e ricercando una idonea terapia, un vaccino o un antidoto che possa essere efficace allo scopo.
Forse che pochi sono gli argomenti che la nostra Regione offre alla stampa e alla politica allorché spesso e volentieri ci si sofferma a rifriggere argomenti che possono far male anche al fegato.
Tant’è….. si sa…..a una certa età occorre fare i conti con la salute: è risaputo…. i fritti fanno male e sarebbero da evitare e la memoria, oramai carente di stimoli e di ricambi neurovegetativi, induce a ripetere sempre le stesse argomentazioni. Potrebbe anche trattarsi di stimoli e sobilli provenienti da interessi legati ad amicizia o a sentimenti nascosti ad altri, ad indurre gli scrivani a infierire su argomenti che sanno ormai di “rancido”. Tant’è….. che sul punto occorre fare un po’ di definitiva chiarezza nel tentativo di erudire la mente dei  ripetitivi ed instancabili sostenitore del “bene comune”. Iniziamo: L’art. 45 comma 2 d.lgs. 165/01, il trattamento retributivo del dipendente ed il divieto di reformatio in peius. L’art. 2 d.lgs. 165/01, in materia di attribuzione di trattamento economico al dipendente pubblico, va letto in combinato disposto con 1’45 comma 2 del d.lgs. 165/01 (all.C), che impone alla pubblica amministrazione di non attribuire ai propri dipendenti trattamenti economici inferiori a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva (corollario del più generale teorema del divieto di reformatio in pejus, confermato anche, tra le altre, dalle sentenze C. di St. sez. V n. 4681/01 e Cass. Civ. 5959/12). In altre parole, il combinato disposto delle norme citate non vieta assolutamente all’amministrazione di attribuire incentivi economici ai propri dipendenti, le vieta soltanto di assegnate ai propri dipendenti una retribuzione inferiore a quella stabilita in contratto collettivo. E ciò è perfettamente in linea con il fatto, certo ed assolutamente dirimente per la questione che ci occupa, che la “legge quadri” non è stata mai dichiarata costituzionalmente illegittima ed è perciò da considerarsi perfettamente in linea con le disposizioni costituzionali, legittima, vigente e conforme ai principi generali dell’ordinamento. L’istituto risponde ai criteri di qualità del lavoro svolto, alla valorizzazione delle capacità e dei risultati conseguiti.  Inoltre la Legge Regionale 8 Aprile 1997, n.7 art.29 bis – disciplina l’Area Quadri, istituita con Legge Regionale n.6 del 2002 e n.30 del 2005, destinata a remunerare quelle specifiche attività svolte dal personale regionale appartenente alla “Categoria D” di affiancamento  e collaborazione con il personale dirigente, attività connesse alla gestione di procedimenti e procedure amministrative, studio, ricerca ed elaborazione di atti complessi. Attività funzionale al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati ai dirigenti. L’indennità è conforme ai principi di cui al D.Lgs. n.165/2001 e al D. Lgs. n.150/2009 in quanto correlata e commisurata alle funzioni attribuite, ai risultati conseguiti ed alle responsabilità connesse. La Legge Regionale n.14 del 2010, modificata dalla Legge Regionale n.28 del 2011 ha poi disposto che,al fine di garantire significativi livelli di riduzione di spesa, annualmente sono ridotti, e soppressi, i contingenti numerici previsti dalla legge, in conseguenza della progressiva cessazione dal servizio, a qualunque titolo, dei dipendenti. Occorre far presente che i Direttivi e Funzionari che percepiscono la c.d. Area Quadri non beneficiano della produttività, istituto previsto dalla contrattazione collettiva, per tutti i dipendenti regionali appartenenti alle categoria A – B – C e D.. I Direttivi  ed i Funzionari che non rientrano nella c.d. “Area Quadri” rientrano invece nell’attribuzione della produttività  alla pari dei dipendenti appartenenti alle categorie A, B e C Quindi per coloro che scrivono il contrario, diciamo: che se ne facessero una ragione e la smettessero di dire baggianate .. oppure si facessero eleggere in consiglio regionale cosi da  riuscire a  modificare la legge senza escludere però che  nel contenzioso che si ingenererebbe   i Giudici (per i motivi su esposti)    darebbero ragione al personale de quo, con ristoro dei consiglieri alla corte dei conti per procurato danno erariale! Giurisprudenza docet!! E per finire ribadiamo che  d’ora in poi si risponderà ogni volta che saranno pubblicati articoli  contro di noi.

per  I funzionari dell’Amministrazione  Regione Molise F.to Dr. Massimo Farina

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