La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sez. 2, presieduta dal Dott. Giuseppe Di Nardo e composta dai Giudici Luigi Catelli ed Angelo Marolla, con Ordinanza n. 588/2015, depositata il 5 novembre, ha accolto la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009 e dell’art. 6,comma 10, del D.Lgs. n. 68/2011, per violazione degli artt. 53, 97 e 24 della Costituzione. La disposizione censurata (Finanziaria 2010) prevede che “l’accertato verificarsi, in sede di verifica annuale (operata dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti e Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli di assistenza sanitaria), del mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro dal deficit sanitario, comporta, oltre a varie misure (blocco delle assunzioni e del turn-over, divieto di effettuare spese non obbligatorie, decadenza dei direttori generali, nomina del commissario ad acta), l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’Irap e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’Irpef”.
Si tratta, quindi, di una maggiorazione automatica, imposta d’imperio, in deroga alle facoltà concesse alle regioni in tema di riserva di aliquota. In virtù di tale previsione, il Molise è attualmente l’unica regione con addizionale regionale al massimo a causa del disavanzo sanitario, mentre, in passato, anche Calabria e Campania hanno subito lo stesso trattamento. L’avv. Mancini ha visto in questo sistema un vulnus al principio di capacità contributiva, non sussistendo alcun nesso causale tra la capacità economica dei cittadini residenti e l’inadeguatezza dei piani di rientro dal deficit sanitario. La CTP ha ritenuto non infondata tale critica, annotando che non risulta “ragionevole e rispettoso dell’art. 53 Cost., ancorare l’aumento delle addizionali al modo di gestire il servizio sanitario… in tal modo costringendo i cittadini a pagare un maggiore tributo, per la colpa (o il dolo) dei soggetti che lo amministrano, e ad essere, inoltre, penalizzati per le deficienze del servizio ed il maggiore costo dello stesso”.
Il Collegio presieduto dal Presidente Di Nardo ha altresì condiviso le doglianze mosse alla legge in relazione all’art. 97 della Costituzione, che detta i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, essendo, nella circostanza, adottato un criterio del tutto discrezionale, quale il mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro, rimesso alla valutazione di Organi Tecnici, senza alcun contraddittorio. Ciò tanto più se si considera che la Pubblica Amministrazione statale partecipa al giudizio tecnico sullo stato di avanzamento del piano di rientro provvedendo anche alla gestione commissariale, “onde è condizionata dalle sue stesse valutazioni, sì che per essa difetta del tutto, quale ente impositore, la condizione di imparzialità nei confronti della Regione controllata”.
La Commissione Provinciale ha inoltre fatto proprie le censure rivolte dal professionista ricorrente, che lamentava la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., tenuto conto che, nei confronti delle valutazioni dei Tavoli Tecnici, non è previsto alcun intervento, o comunque possibilità di contestazione, da parte del contribuente inciso dalla maggiorazione dell’aliquota.
Richiamando le statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia in materia di rispetto dei diritti della difesa, la CTP ha osservato come, nella fattispecie, il contribuente non goda nemmeno di un’adeguata tutela indiretta, in quanto la partecipazione dei rappresentanti del governo regionale alle decisioni dei Tavoli Tecnici, non risponde a tale esigenza, non potendo avvertire i limiti e le inadeguatezze di piani che essi stessi hanno formulato ed essendo inoltre interessati a deresponsabilizzarsi, per non esporsi alla impopolarità.
La trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale apre uno scenario di grande ed attuale interesse, considerato che, proprio in questi giorni, nel confronto tra il Governo e le Regioni sui temi della sanità, è fonte di serrata polemica l’ipotesi che il programmato blocco delle addizionali riguardi tutte le regioni, tranne quelle in disavanzo sanitario.
Incostituzionalità dell’Addizionale regionale sui disavanzi sanitari. La CTP accoglie il ricorso dell’avvocato Mancini
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