Incendi boschivi/ Stato di pericolosità. Attiva la Sala Operativa Unificata Permanente presso il servizio di Protezione civile

Con decreto del 2 luglio 2018, il presidente della Giunta regionale, dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della regione Molise. In particolare lo stato di pericolosità riguarda le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che ricadono all’interno di queste aree e va dal 3 luglio al 30 settembre 2018. In tutto questo periodo sarà attiva la Sala Operativa Unificata Permanente presso il servizio di Protezione civile, con modalità h24.

E’ opportuno dare massima diffusione ai fini di un’utile prevenzione regionale, alle disposizioni e le buone pratiche collegate al decreto e di seguito riportate:

1.Chiunque avvisti incendi che interessino o minacciano aree boscate, cespugliate, erborate e pascolive nonché aree antropizzate, strutture e infrastrutture poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle strutture operative di Protezione Civile, (Sala operativa regionale tel 0874 77 91 – 800 120 01) e alle autorità locali competenti riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell’evento.

2. Nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della regione Molise:

A – in inosservanza al contenuto del Piano regionale di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, sono da considerarsi azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi e pertanto vietata nelle pinete litoranee, nelle zone boscate, pascolive le seguenti attività:

– accendere fuochi di ogni genere compresi quelli di picnic o campeggio fatta eccezione per le aree appositamente gestite da attrezzate;

– far brillare mine o usare esplosivi;

– usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

– usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti ) fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

– tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

– fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;

– esercitare attività pirotecnica accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici fatta eccezione per le modalità e nel rispetto delle regole;

– transitare e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

– transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

– abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

3. Per l’accensione dei fuochi pirotecnici è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori, di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco, alla Sala operativa unificata permanente ed alle Forze dell’ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione delle misure preventive adattate per evitare l’innesco accidentale di incendi, nonché, l’indicazione sulla consistenza delle squadre di pronto intervento. Queste ultime dotate di idonei mezzi AIB e DPI devono essere in grado di prevenire l’innesco e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi. I Sindaci dovranno verificare sul posto, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi AIB indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero in condizioni di vento e temperatura tale da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare le attività pirotecnica.

4 Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il picnic, campeggio, bivacco e provviste di acqua, sono consentite le operazioni di cui al punto 2, a condizione che sia assicurata la sorveglianza da parte dei soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere.

5 I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive sono tenuti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto a realizzare una Fascia di Protezione della larghezza di 20 m. sgombra da erba secca, sterpi, residui di vegetazione di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno inoltre adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe opportunamente attrezzate su mezzi idonei per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere i margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

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