Quello che doveva essere il governo delle Riforme e della riduzione delle tasse si sta smentendo categoricamente con la ripetuta introduzione di balzelli e tributi che andranno a pesare, e non poco, sulle tasche degli italiani già dissanguati dai livelli di tassazione fra i più alti al mondo. Le conseguenze di queste scellerate misure si stanno già sentendo giacché per esempio, con l’introduzione della tariffa piena del bollo auto per le auto di età compresa tra 20 e 30 anni anche se inserite nelle liste perché non più considerate di interesse storico, alcuni cittadini ci hanno già segnalato che è partito un fuggi fuggi generale verso l’estero, in particolare nei Paesi dell’Est, su tutti la Bulgaria, dei collezionisti in possesso di veicoli che rientrano nei criteri individuati dalla Legge di Stabilità, mentre molti si sarebbero già recati presso le Motorizzazioni Civili di ogni dove in Italia per restituire le targhe.Ha denunciare questo ennesimo scempio è Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che di seguito riporta un interessante articolo dei tributaristi leccesi Maurizio Villani e Iolanda Pansardi che spiega in maniera puntuale su chi e quanto inciderà la misura in questione.
“Se la Legge di Stabilità è approvata anche alla Camera, dal 2015 si dovrà pagare tariffa piena il bollo per le auto di età compresa tra 20 e 30 anni anche se inserite nelle liste perché non più considerate di interesse storico. Ovvero tutte le auto immatricolate tra il 1985 e 1995, attualmente esentate, non godranno dell’agevolazione e dovranno pagare il bollo. Per quanto riguarda le polizze assicurative, saranno le assicurazioni a valutare cosa fare”.
Questa la brutta notizia per coloro che possiedono una “vecchia auto” in garage, introdotta dalla legge di Stabilità con la modifica all’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Finora, infatti, non erano interessati dal superbollo i veicoli costruiti da oltre trent’anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico, costruiti tra 20 e 30 anni fa, riconosciuti tali dall’ Asi (Auto-moto club storico italiano) o dalla Fmi (Federazione motociclistica italiana). Tali veicoli, che erano soggetti a un regime di favore, continuavano a pagare la tassa automobilistica qualora circolavano, in base agli importi forfetari stabiliti dalla Regione di residenza dell’intestatario del veicolo.
Giova ricordare, a tal proposito, cosa recita l’art. 63 su citato: <<1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.>>.
Orbene, sul punto è utile evidenziare, che l’Attestato di storicità rilasciato dall’Asi non comporta alcun pagamento di iscrizione ad uno dei suoi club affiliati per quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 112/E del 29 novembre 2011, e stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza 3837 del 15 febbraio 2013: “La disciplina di legge che qui rileva non impone certo ai cittadini l’iscrizione all’Asi come presupposto per beneficiare dell’esenzione, (…) sicché suonerebbe assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa che esenzione e vincolo associativo costituiscono un binomio necessario”.