Con il disegno di legge, che ho depositato in Senato e che altri 34 senatori hanno voluto sottoscrivere, ho inteso proporre delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di illeciti nel settore agroalimentare. L’agroalimentare, come dimostrano le più recenti analisi economiche, rappresenta un settore strategico e trainante per l’intera economia nazionale, avendo nei prodotti Made in Italy gli ambasciatori più convincenti del nostro territorio, tanto da far registrare negli ultimi anni crescenti esportazioni e solide prospettive di incremento dei volumi d’affari.
É proprio tale circostanza, da ascrivere all’unicità ed alla qualità dei nostri prodotti ed all’elevato grado di controlli su tutte le produzioni, che scatena l’attenzione e gli interessi della criminalità organizzata e non, nazionale ed internazionale, che negli anni ha intensificato le attività illegali proprio in questo settore, realizzando numerose fattispecie di reato, quali contraffazioni, falsificazioni, alterazioni, sofisticazioni, adulterazioni, anche attraverso il fenomeno del c.d. Italian Sounding, con un giro di affari parallelo e crescente stimato in circa 14 miliardi di euro.
Vittime degli illeciti nel settore agroalimentare sono prevalentemente gli operatori italiani di prodotti di qualità regolamentata, tra cui certamente quelli a denominazione di origine e a denominazione protetta o il comparto del biologico, cioè categorie di prodotti che, per loro natura, dovrebbero offrire una maggiore garanzia di sicurezza alimentare, parametro che costituisce il principale criterio di scelta per otto italiani su dieci. La legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto nel codice penale il delitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta (art. 517- quater, c.p.). Analogamente, con la medesima legge, è stata prevista la competenza della Procura Distrettuale Antimafia per il reato previsto dall’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
Tuttavia la necessità di una più decisa azione sia di contrasto alla contraffazione dei marchi di qualità e all’agropirateria nelle varie forme sia di deterrenza in generale dei crimini agroalimentari, richiede l’introduzione di ulteriori interventi e modifiche dell’attuale normativa a tutela del settore, come suggerito formalmente anche dai vertici della Guardia di Finanza nelle audizioni parlamentari.
A tal fine si propone, con il disegno di legge:
a) l’estensione, con riferimento all’art. 517- quater del codice penale, delle sanzioni interdittive ed accessorie di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all’art. 448, comma 2, del codice penale;
b) l’inclusione dell’art. 517- quater del codice penale tra gli illeciti per i quali, ai sensi dell’art. 518 del c.p. è prevista la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza;
c) l’inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall’art. 517- quater del codice penale, tra quelli di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia ed antiterrorismo;
d) l’introduzione, tra le fattispecie per le quali possono attivarsi indagini tecniche ai sensi dell’art. 266 del codice di procedura penale, di quelle previste dagli art. 517 e 517-bis del codice penale.
Si tratta di interventi mirati, di modifiche ed accorgimenti in grado di rendere più efficace l’azione degli inquirenti e delle forze di pubblica sicurezza nel contrasto alle fattispecie delittuose richiamate, la tutela dei produttori italiani che agiscono nel rispetto della normativa, ma ancor di più la tutela dei cittadini consumatori dei prodotti.
Sen. Roberto Ruta