L’ente proprietario della strada deve risarcire i danni causati agli utenti in transito per l’assenza o erronea manutenzione dei guard rail e barriere. È quanto stabilito dall’ordinanza 5726/19, pubblicata il 27 febbraio dalla terza sezione civile della Cassazione, significativa perché individua particolari e specifiche responsabilità in capo agli enti proprietari e custodi delle strade, anche nel caso di assenza, omessa manutenzione o di guard rail difettoso che è spesso causa di drammatiche conseguenze.
Nello specifico rischia grosso l’ente proprietario o concessionario della strada che non effettua la manutenzione sui guard-rail: in caso di incidente è infatti chiamato a rispondere del risarcimento, magari in concorso di colpa con il conducente del veicolo che ha tenuto una condotta di guida imprudente. E ciò perché l’obbligo di custodia dell’infrastruttura in capo all’amministrazione deve intendersi esteso alle barriere laterali: servono periodici interventi di manutenzione per ripristinare gli standard di sicurezza e l’eventuale inadempienza costituisce violazione sia di norme specifiche sia dei principi generali dettati in tema di responsabilità civile.
Bocciato il ricorso dell’ente proprietario della strada bianca dove avviene la tragedia: sulla provinciale l’auto sbanda e finisce prima sulla strada di servizio laterale coperta di ghiaia e poi nel torrente che l’inghiotte e la trascina per tre chilometri. Diventa definitiva la condanna che attribuisce all’ente e alla Provincia il 25 per cento di colpa ciascuno nel sinistro, mentre l’altra metà di responsabilità va alla vittima che correva troppo.
La vicenda offre alla Suprema corte l’occasione per ricostruire i principi da applicare in materia. Anche se mancano norme che prescrivono specifiche misure di sicurezza sulle opere accessorie laterali, l’amministrazione deve comunque valutare se ai sensi dell’articolo 14 Cds la strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti: la colpa dell’ente può infatti essere generica oltre che specifica e dunque consistere nella violazione di regole generali di prudenza e di perizia invece che di precise norme prescrittive.
All’ente proprietario, quindi, non basta aver collocato la barriera laterale di contenimento sulla sede stradale: è necessario infatti controllare nel tempo se l’infrastruttura non abbia assunto una conformazione rischiosa per gli utenti. Il fatto che al sinistro abbia contribuito la condotta colposa del guidatore non integra il fortuito che scrimina il custode della cosa: il giudice è tenuto ad accertare la resistenza che una barriera adeguata avrebbe potuto opporre all’urto del veicolo.
La Suprema Corte, dunque, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rende giustizia alle tante vittime della strada che hanno subìto conseguenze ben più gravi di quelle che potevano loro capitare a causa della non corretta manutenzione delle strade. Anche se mancano norme che prescrivono specifiche misure di sicurezza sulle opere accessorie laterali, l’amministrazione deve comunque valutare se ai sensi dell’articolo 14 Cds la strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti: la colpa dell’ente può infatti essere generica oltre che specifica e dunque consistere nella violazione di regole generali di prudenza e di perizia invece che di precise norme prescrittive.
All’ente proprietario, quindi, non basta aver collocato la barriera laterale di contenimento sulla sede stradale: è necessario infatti controllare nel tempo se l’infrastruttura non abbia assunto una conformazione rischiosa per gli utenti. Il fatto che al sinistro abbia contribuito la condotta colposa del guidatore non integra il caso fortuito che scrimina il custode della cosa: il giudice è tenuto ad accertare la resistenza che una barriera adeguata avrebbe potuto opporre all’urto del veicolo.