In merito al comunicato stampa del Movimento 5 Stelle del Molise circa l’impugnativa del Cdm della legge regionale 8/2015 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 la struttura tecnica della Regione Molise precisa quanto segue nell’intento di riportare la vicenda nel giusto alveo, con la giusta misura, così da superare le discrezionali interpretazioni avanzate nelle ultime ore.
“L’impianto generale della legge regionale 8/2015, legge ampia e vasta per portata dei contenuti, basti pensare alle riforme strutturali presenti (Arpc, Molise Acque, Molise Dati, etc.), è stato pienamente condiviso dal Governo. Le eccezioni sollevate si riferiscono solo ad alcuni punti che non minano la correttezza della norma nella sua interezza.
L’articolo 32 comma 3 relativo alla titolarità del Servizio “Centrale unica di committenza” anche a personale esterno all’Amministrazione regionale è stato inserito stante la forte multidisciplinarietà della stessa. Il richiamo al Cosip, sollecitato dal M5S, non può che essere letto come una suggestione ad effetto per chiunque abbia confidenza minima con la materia.
Quanto alla soppressione dell’Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, di trasferimento nei ruoli della Regione Molise personale non assunto mediante concorso pubblico (art.43 comma 3) la norma è stata scritta in senso positivo e l’impugnativa del Governo è mirata a far esplicitare espressamente che il personale dell’Autorità di Bacino che transiterà nei ruoli regionali sia solo quello assunto mediante concorso e/o selezione pubblica. Aspetto facilmente accessibile ai consiglieri regionali del M5Stelle, considerando poi che i dipendenti in servizio presso l’Autorità di bacino sono tutti dipendenti regionali assegnati alla stessa in base alla convenzione che regola i rapporti anche con le altre Regioni.
La previsione di collocare fuori dotazione organica le figure dirigenziali apicali/fiduciarie è riconducibile solo a una modalità organizzativa, peraltro già in vigore in altre regioni. Tale previsione non elude né può eludere il principio fondamentale del rispetto del limite di spesa complessivo del personale sia in fase preventiva che consuntiva, in quanto trattasi di personale apicale/fiduciario previsto da norme di rango superiore, personale che per sua stessa natura è a tempo determinato e pertanto non riconducibile alla dotazione organica dell’Ente. Inoltre non viene richiamata e pertanto non può essere modificata la modalità di computo ex art. 19, c. 6 D.Lgs.165/2001 per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
Nessun tentativo, infine, di “aggirare” i limiti imposti dalla normativa nazionale sui trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione (art. 44 comma 6 lett. h). La ratio della legge, semmai, andava e va nella direzione opposta, quella cioè di porre limiti alla retribuzione degli apicali al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica uniformando il trattamento economico delle figure apicali di tutti gli enti del sistema Regione”.