Esercizio abusivo della professione: individuazione e responsabilità dei professionisti “fittizi”

Lo svolgimento di alcune professioni, poiché incide sugli interessi più delicati di cui dispone il cittadino, necessita di un apposito esame di abilitazione che permetta al professionista di garantire all’utente (paziente/cliente) un elevato grado di specializzazione. A titolo di esempio si possono citare le professioni del medico, del commercialista, dell’ingegnere e dell’Avvocato.
L’esigenza di un iter abilitativo così impegnativo risiede nell’alto grado di specializzazione, di delicatezza e di importanza delle situazioni giuridiche soggettive che dipendono dal professionista: basti pensare al bene-salute nella professione medica o alla libertà dell’individuo in quella forense.
Ebbene, l’esercizio abusivo di una di queste professioni mette in serio pericolo il cittadino, che affida i beni più importanti di cui dispone (la propria libertà o la propria salute) nelle mani di uno pseudo-professionista che non ha le competenze per gestirli.
Sulla base di tali premesse il legislatore ha deciso di sanzionare penalmente coloro che abusino di un ruolo e di un potere che non hanno, ciò a mezzo dell’art. 348 c. p. che recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro”. Nel processo penale a carico del falso professionista, inoltre, tanto il cittadino leso quanto gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria possono costituirsi parte civile, chiedendo il primo il risarcimento del danno e i secondi il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla concorrenza sleale subìta in quel determinato contesto territoriale dai professionisti realmente abilitati.
Il cittadino, visti i molteplici casi di abuso della professione che si consumano quotidianamente in Italia (molti trovano risonanza attraverso i media), deve imparare a tutelarsi e a distinguere i veri professionisti da quelli falsi. Per fare ciò e sufficiente cercare il nominativo del professionista nel proprio Albo Professionale, dove sono iscritti tutti coloro che sono legittimati ad esercitare la professione. Per ciò che concerne gli Avvocati, la ricerca si può eseguire anche attraverso i siti degli ordini territoriali o il sito del Consiglio Nazionale Forense (www.cnf.it), cliccando sulla voce: “ricerca avvocati”. Se per eccesso di zelo si vuole controllare l’appartenenza del Professionista ad un’associazione che comprovi la sua adesione ad un particolare settore del diritto si può andare anche sui link ufficiali. Ad esempio, se si vuol verificare l’effettiva appartenenza di un Avvocato alle Camere Penali è sufficiente accedere al sito Nazionale UCPI, cliccare sulla voce “Camere” (http://www.camerepenali.it/camere_penali.html) e digitare il nome del Professionista.
Nell’ambito della giustizia, per diventare Avvocato e gestire gli interessi più sensibili del cittadino, occorre un lungo periodo di studi, il conseguimento della laurea, un periodo di tirocinio presso uno studio professionale e il superamento dell’Esame di Stato. All’esito di questo percorso, inoltre, occorre prestare un impegno solenne dinanzi al proprio Ordine di appartenenza che recita: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento”.
Per concludere è opportuno aggiungere che, oltre alle regole formali, l’Avvocato deve rispondere e obbedire a delle regole morali ed etiche, regole non scritte che lo portano a perseguire quotidianamente quello scopo per cui ha studiato un’intera vita: assistere e difendere il cittadino.
avvocato Silvio Tolesino

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