Colpo di scena: Il Consiglio di Stato sconfessa il TAR e la ASREM e da ragione ai ricorrenti ed agli avv.ti M.Zezza, M.Romano e P.Ruta, ripristinando con effetti immediati il servizio di emodinamica dell’Ospedale di Termoli.
A poche ore dalla precedente pronuncia del TAR Molise, il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto cautelare notificato alle ore 18,56, ha accolto l’appello promosso dal Sindaco di Termoli Francesco Roberti e dai Consiglieri di maggioranza del Comune di Termoli che hanno fortemente creduto ed insistito, a loro spese e sin dall’inizio, in questa rivendicazione, ribaltando integralmente il pronunciamento del TAR sulla base della seguente motivazione: Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a., può essere considerato
ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;
Considerato che, in questa sede straordinaria e sommaria, non può negarsi l’esistenza di elementi sintomatici che, nei confronti dei pazienti e in riguardo alla emodinamica, essenziale per la cardiologia interventistica, rivelano, da parte della ASREM, metodologie di azione ispirate piuttosto a serie susseguenti e di breve durata delle sospensioni, accompagnate da rassicurazioni circa l’imminente ripristino, sempre immediatamente smentite da atti concatenati e di mero prolungamento delle misure di sospensione, a parte le gravi censure di omessa informazione allo stesso Collegio
circa dati certamente necessari, materia, questa, che sarà valutata dal T.A.R. competente;
Considerato che, a fronte del venir meno anche per singoli periodi e non per tutti i giorni delle settimane interessate, appaiono in questa sede prive di esauriente spiegazione alcuni profili circa la ragionevolezza della distribuzione territoriale per eventuali interventi cardiologici urgenti, ancorché a fronte di affermata carenza di medici specialisti, ad esempio a fronte della allegazione appellante secondo cui si potrebbero utilizzare specialisti emodinamici ancora asseritamente presenti in altro presidio (Isernia) presso cui il particolare servizio era da tempo soppresso;
Rilevato che le plurime decisioni cautelari, monocratiche e collegiali, susseguitesi negli ultimi mesi, hanno ribadito, per negare il periculum in mora, quanto affermato da ASREM circa la prossima conclusione della sospensione di reperibilità – ogni volta rinnovata – fino ad estenderla ora al 31 dicembre 2021;
Ritenuto che l’argomento, trattandosi di garantire continuità del servizio per patologie e interventi cardiologici di speciale gravità e complessità, può al contrario – vista la continua estensione delle sospensioni l’una con effetto dalla conclusione della precedente – indurre a ritenere, sulla premessa ottimistica ed enfatica di ASREM circa i pochi giorni residui della sospensione e il ripristino della piena operatività della emodinamica, che prevalga l’interesse dei malati a non correre neppure il rischio di un evento infausto per una contrazione del servizio nel periodo delle Festività, e che
per tale, così dichiaratamente breve periodo di sospensione residua, ASREM debba apprestare misure idonee a scongiurare dette possibili eventualità;
P.Q.M. accoglie l’istanza cautelare in appello e, per l’effetto, sospende l’esecutività dell’atto impugnato in primo grado, disponendo conseguentemente l’immediato ripristino, per il residuo periodo di efficacia temporale dell’atto, della piena operatività nel P.O. di Termoli della emodinamica.
Trovano, dunque, piena conferma le censure mosse dagli amministratori e dagli avvocati M.Romano, M. Zezza e G. Ruta alle scelte ed alla condotta, anche processuale, tenuta dalla ASREM nella complessa vicenda ed alla urgenza
improcrastinabile di rispristino, immediato, del servizio di emodinamica dell’Ospedale di Termoli.