Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, relative al territorio comunale di Campomarino.
Link ordinanza: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=89496
In sintesi:
- Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della
Regione nel territorio del Comune di Campomarino sono applicate le seguenti misure di
contenimento:
a. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché
all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della
didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito
qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale
vigente; - b. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del
14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita,
anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette
attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10,
lettera ff), del medesimo DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; - c. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a
condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere
il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino
alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze; - d. tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM del 14 gennaio
2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli
eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; - e. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria
abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra
persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì
consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma
individuale; - f. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate
nell’allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021; - g. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
- Le misure previste dalle vigenti disposizioni statali, regionali e comunali, si applicano anche al territorio comunale di Campomarino, ove per quest’ultimo non siano previste analoghe misure più
rigorose. - Nel periodo di vigenza della presente ordinanza si raccomanda alle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado ubicate sul territorio regionale frequentate da studenti residenti nel territorio comunale di Campomarino, con esclusione della scuola dell’infanzia, di predisporre misure organizzative idonee a garantire ai suindicati studenti la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica a distanza.
Articolo 2 - La presente ordinanza ha efficacia fino al 14 febbraio 2021
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