La vittima di un reato ha sempre una posizione delicata in ambito processuale e ciò, in passato, è stato troppe volte ignorato. Errore comune commesso dagli operatori del diritto è quello di ritenere il cittadino già edotto delle proprie facoltà, sottovalutando il fatto che lo stesso spesso non sia a conoscenza dei propri diritti, soprattutto in qualità di persona offesa dal reato. Dal momento in cui sporge querela, infatti, la vittima acquisisce una serie di facoltà di cui è giusto che abbia coscienza e conoscenza.
Per fortuna di recente è stato varato il D Lgs. 212/2015, finalizzato all’attuazione di una Direttiva Europea 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, di cui devono essere messe a conoscenza già all’atto di deposito della denuncia.
Ai sensi del nuovo articolo 90-bis c. p. p. la persona offesa, fin dal primo contatto con l’Autorità procedente, deve essere messa al corrente, in una lingua a lei comprensibile, che:
· ha facoltà di presentare atti di denuncia e/o querela in relazione ai reati di cui è vittima;
· ai sensi dell’art. 333 c. p. p., la denuncia può essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata personalmente è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale;
· con le stesse modalità può essere presentata querela, per i reati non procedibili d’ufficio, con la quale deve essere espressamente richiesta la punizione del responsabile, anche se ignoto ( art. 336 e segg. c. p. p.);
· ha facoltà di nominare un difensore nelle forme previste dall’art. 96 comma 2 c.p.p., di avvalersi di consulenza legale e di patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002; laddove, inoltre, si tratti di persona offesa dei reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis e, ove commessi in danno dei minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies p., può essere ammessa al patrocinio in deroga ai limiti di reddito;
· ha facoltà di richiedere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni relative ai reati per i quali si procede nei confronti della persona sottoposta ad indagini, ai sensi dell’art. 335, co. 1 e 2 c. p. p.;
· di chiedere di essere avvisata dell’eventuale presentazione della richiesta di archiviazione del procedimento;
· di presentare in ogni stato e grado del procedimento memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova;
· se non conosce la lingua italiana, ha diritto alla nomina di un interprete, in tutti i casi in cui renda dichiarazioni al Pubblico Ministero o alla Polizia giudiziaria, in relazione al presente procedimento, ed alla traduzione di tutti gli atti del procedimento di cui abbia legale conoscenza, gratuitamente in entrambi i casi;
· può accedere ad eventuali misure di protezione, ove presti genuina collaborazione in relazione a reati di criminalità organizzata, terrorismo, immigrazione clandestina, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù/servitù; se versante in condizione di particolare vulnerabilità, può richiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della propria testimonianza, nonché all’audizione con modalità protette, ai sensi dell’art. 498, co. 4 quater c.p.p.;
· nel caso in cui risieda in uno Stato Membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il fatto, può eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 154, co.1, c. p. p., entro venti giorni dalla ricezione della raccomandata con cui riceve l’invito a procedervi; in mancanza, ovvero in caso di insufficienza o inidoneità dell’elezione, le notifiche saranno eseguite mediante deposito dell’atto nella cancelleria di quest’ufficio;
· può contestare eventuali violazioni dei propri diritti rivolgendosi a questa Procura della Repubblica, preferibilmente con memoria scritta indirizzata al P.M. procedente e/o al Procuratore della Repubblica e/o al procuratore Generale presso la Corte d’Appello;
· richiedere informazioni sul procedimento, con istanza depositata presso l’ufficio ricezione atti di questa Procura, piano terzo, utilizzando apposita modulistica;
· se ammessa al gratuito patrocinio, ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
· richiedere, costituendosi parte civile a mezzo del difensore, il risarcimento dei danni, morali e materiali, derivanti dal reato;
· ottenere la definizione del procedimento con la remissione di querela di cui all’art. 152 c.p. purché accettata dalla persona sottoposta ad indagini, o attraverso l’istituto della mediazione;
· ove l’imputato o la persona sottoposta ad indagini formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova potrà, in caso di accoglimento della richiesta, ottenere l’attuazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; se il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ha diritto ad esserne avvisata e, nel termine di dieci giorni dalla notifica, prenderne visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta
· ove versi in situazioni di indigenza e di necessità di cure, fruire delle strutture sanitarie presenti sul territorio, delle case famiglia, dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
In conclusione, l’obiettivo che il legislatore si prefigge e che si spera (almeno in parte) abbia raggiunto, è quello di rendere la vittima dei reati più forte, più consapevole dei propri diritti e delle proprie facoltà, in modo tale da sfruttarli appieno ed ottenere con maggiore agevolezza giustizia.
Avv. Silvio Tolesino
Diritto della vittima ad essere informata: le nuove regole del codice di procedura penale
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