Con la legge n. 162/2014 di conversione del decreto legge n. 132, entra in vigore la riforma del processo civile che semplifica e snellisce alcune procedure. Per divorziare si potrà andare dal Sindaco. Niente più trafile nei tribunali e l’assistenza dell’avvocato sarà facoltativa. Questa è una delle novità, operativa dall’11 dicembre, introdotte dal c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014), convertito in legge il 6 novembre scorso, con l’obiettivo di semplificare le procedure in materia di separazione e divorzio, evitando di dover sovraccaricare di lavoro le cancellerie dei tribunali per quelle questioni dove è sufficiente una procedura amministrativa. Il Decreto Legge convertito, che persegue l’obiettivo del miglioramento della complessiva efficienza del processo civile, disciplina la novità all’articolo 12. Rubricato “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile”, l’articolo prevede una procedura snella.
I coniugi potranno presentarsi di fronte al sindaco del Comune di residenza di almeno uno di loro (o presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto), per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili oppure per modificare le condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite. Una volta ricevute le dichiarazioni da ciascuno dei coniugi personalmente (con l’eventuale e facoltativa assistenza di un avvocato) viene sottoscritto l’accordo che avrà valore di provvedimento giudiziale. Fatta eccezione per l’accordo sulla modifica delle condizioni di separazione e divorzio, per le altre ipotesi è previsto, tuttavia, un doppio passaggio, per concedere alla coppia un po’ di tempo per ripensarci. Le parti dovranno recarsi nuovamente davanti al Sindaco, non meno di 30 giorni dopo, per confermare la loro decisione, altrimenti la decisione non ha valore. È importante chiarire le limitazioni alla procedura. Non si applica in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e portatori di handicap grave. In tali casi rimane necessario il passaggio dal giudice. Tuttavia anche per queste ipotesi sono state previste semplificazioni.
Si potrà ricorrere alla negoziazione assistita, istituto, introdotto dalla stessa riforma (art. 6), che consente alla coppia di separarsi, sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio ovvero di modificare le condizioni di separazione o di divorzio prefissate, con l’assistenza di uno o più legali di fiducia, anche in presenza di figli, previo nulla osta del procuratore della repubblica, «quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli». Di notevole rilievo è il fatto che la procedura in esame non incide sul decorso del tempo necessario per ottenere il divorzio, una volta conclusa la separazione. Peraltro l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Nonostante le limitazioni, un passo è stato fatto ed insieme alle altre novità della mini riforma sulla giustizia civile, si attende un alleggerimento del carico di lavoro per gli uffici giudiziari.
Le novità entreranno in vigore l’11 dicembre.
Da dicembre per divorziare si potrà andare dal Sindaco
Commenti Facebook