Due sentenze della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Presidente Aurelio Cappabianca) hanno posto la parola fine all’annosa e complessa controversia che vedeva contrapposta l’Agenzia delle Entrate all’ASL n. 3 – Centro Molise, difesa dall’avvocato tributarista Francesco Mancini, in relazione ad accertamenti Irpeg ed Ilor sugli immobili posseduti dall’ Azienda Sanitaria, ma ancora di proprietà dei Comuni. L’Agenzia aveva avanzato una richiesta di oltre un milione di euro, sostenendo che gli immobili, ancorché non ancora trasferiti in proprietà all’ASL all’epoca degli accertamenti (dal 1995 al 2000), dovevano essere dichiarati da quest’ultima in virtù del possesso o, comunque, in applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992, che, secondo la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, avrebbe determinato un passaggio ex lege dai Comuni all’ASL.
La Corte di Cassazione, aderendo all’interpretazione dell’avv. Mancini, che ha assistito l’Azienda in tutti e tre i gradi del giudizio, ha riconosciuto che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 601/73, in deroga ai principi ordinari il criterio di tassazione dei redditi fondiari, per i Comuni, è quello della titolarità giuridica e non del possesso, con la conseguenza che il reddito era di pertinenza dei Comuni proprietari (in esenzione da imposizione) e non dell’ASL.
Inoltre, la Corte di legittimità ha precisato che la disposizione del D.Lgs. n. 502 del 1992, nel prevedere che il patrimonio della ASL è costituito anche dai beni da trasferire, ha una natura meramente programmatica, non disponendo, così come eccepiva l’Azienda Centro Molise, alcun automatico trasferimento dei cespiti.
La pronuncia della Suprema Corte riveste una straordinaria importanza anche per le annualità successive e libera la procedura di liquidazione dell’ASL n. 3 da un pesante fardello, tanto più delicato e sgradito se si considerano le eccezionali difficoltà finanziarie del sistema sanitario.
Finalmente, dunque, una buona notizia per il pianeta sanitario molisano, che non si vede costretto a sostenere ulteriori, impropri oneri fiscali, in uno scenario che già annovera i contribuenti molisani tra i più tartassati d’Italia, per effetto delle aliquote massime sulle addizionali regionali all’Irpef e sull’Irap, imposte d’imperio a causa dei disavanzi sanitari.
Controversia tra Entrate e Asl su Ilor e Irpeg: le sentenze della Cassazione
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