Come è noto il D.P.C.M. del 23.09.2015 ha introdotto la “Carta Docenti per una
somma di Euro 500,00 annui stabilendo che può essere erogata solo ai “docenti di
ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova”.
Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato
(ben sette anni!), pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal
personale di ruolo ed essendo stata sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha
goduto del beneficio della carta elettronica ed ha chiesto al Tribunale del Lavoro il
riconoscimento del suo diritto a goderne anche in via retroattiva.
Il Giudice si è pronunciato favorevolmente affermando come tale disparità di
trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti
assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell’istituto, e
dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64
del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non
distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
La Corte di Giustizia Europea a sua volta con una recente ordinanza del 18 maggio
2022, emessa nella causa C-450/21, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le
condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno
favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una
situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a
meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l’indennità
in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che
la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare
una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a
tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento
in ordine all’indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva”
Tra l’altro, deve notarsi che, da ultimo, come il Legislatore con l’art. 15 D.L. n. 69 del
2023 ha finalmente espressamente esteso, a partire dal 2023, l’applicabilità
dell’istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale.
In base a quanto esposto, il tribunale ha dichiarato il diritto della parte ricorrente ad
ottenere il beneficio in esame, relativamente ai sette anni scolastici (dal 2016) per
l’importo nominale di euro 500,00 per ciascuno di essi.
Avv. Massimo Vernola