Approvato il “ricongiungimento”, i pubblicisti si preparino all’esame da professionista

giornale web1E’ con grande commozione che annuncio l’approvazione del ricongiungimento, vale a dire la concreta possibilità per tanti giornalisti pubblicisti ma professionisti di fatto, di sostenere l’esame da professionista, sanando una situazione vergognosa che perdurava da decenni. Ed è con tanta gioia che finalmente posso sentirmi soddisfatto perché tale documento è stato approvato all’unanimità in sede di commissione giuridica della quale sono componente da 4 anni, prima come semplice membro, poi come segretario e ora nelle vesti di vice presidente in carica. E nessuno potrà smentire che i miei emendamenti sono passati tutti, alcuni dei quali a fatica, non lo nascondo, per via delle fortissime chiusure mentali presenti in aula, specie tra i professionisti di vecchia mentalità.

In pratica è grazie al sottoscritto che tale possibilità è stata estesa sino al 2016; è grazie al sottoscritto che la esclusività tanto richiesta da qualche ostinato membro del sindacato è stata cassata con il termine “prevalente attività giornalistica”, come è grazie al sottoscritto l’aver inserito (ed è stata un’impresa) allargando questa possibilità anche a chi non avesse avuto e non abbia tuttora posizioni Inpgi (ma Inps, Enpals..) e a chi svolga attività persino in uffici stampa privati, oltre che i pubblici, attività giornalistica, senza una testata di appoggio e senza un professionista in organico. Insieme a tutta la commissione abbiamo ridotto il numero di ore di corso e siamo riusciti a superare molte resistenze da parte di numerosi presidenti degli Ordini regionali (il Molise non è tra essi). Di conseguenza, mi sento fiero del lavoro svolto, ringrazio i giornalisti del Molise che mi hanno sostenuto e che hanno creduto in me. Insomma, è stato dato uno scossone alla legge del 1963 e siamo passati un po’ tutti alla storia per questo licenziamento. Ora spetta a voi approfittarne.
Certo di rappresentare la soddisfazione dei colleghi Eremita e Santimone e dell’Ordine del Molise, non mi resta che augurarvi buon Natale.                                  Vincenzo Cimino
Consigliere nazionali Odg
Vice presidente comm. giuridica
RICONGIUNGIMENTO
 Sulla base della libertà di accesso alle professioni, ribadita dal Governo come principio guida, e dell’obbligo di rimuovere gli ostacoli in tal senso;
 
con riferimento al documento di riforma, elaborato nel gennaio 2012, dallo specifico gruppo di lavoro coordinato dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine;in ottemperanza ai documenti di indirizzo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 3 luglio 2002 e del 17 ottobre 2008, approvati all’unanimità;il Consiglio nazionale avverte l’urgenza di garantire l’accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa.A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l’accesso all’esame di idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento lineare e trasparente.
***Il “ricongiungimento” costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di  idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali.
Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti.
                                                     REQUISITIPuò richiedere il ricongiungimento, all’Ordine regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016, il pubblicista che, iscritto all’elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:
–    abbia esercitato in  maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;
–    abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
–    consegni all’Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2016, per ogni testata, una relazione dell’attività realizzata,  comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line,  per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative,  confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’Ordine o accertati direttamente dall’Ordine regionale;
–    svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
–    attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.             

ACCESSO ALL’ESAME DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
    
·    La verifica dei requisiti, effettuata dall’Ordine regionale, consente l’iscrizione al corso telematico di formazione.
·    Il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica secondo quanto indicato nel titolo requisiti.
·    Il tirocinio teorico finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica è garantito dal corso telematico di formazione di 40 ore, attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog, più 8 ore di aula con un programma definito e certificato dall’Ordine regionale.
·    La partecipazione al corso telematico di formazione consente l’acquisizione di crediti formativi.
·    Il superamento della prova finale del corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione nel registro dei praticanti
·    L’accesso all’esame di idoneità professionale è subordinato alla frequenza del corso frontale di 8 ore organizzato dagli Ordini regionali.

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