L’approvazione da parte del Senato della legge sull’agricoltura sociale, è motivo di grande soddisfazione per un testo equilibrato e innovativo che definisce con chiarezza questo settore importante per la nuova economia civile e ne indica prospettive e possibili sviluppi. Potrà essere uno strumento straordinario per far crescere sviluppo economico e insieme coesione sociale anche nelle aree rurali del nostro Paese, mettendo a frutto le esperienze esistenti e cogliendo le opportunità di finanziamento che l’Europa offre. Il nostro intento è quello di valorizzare le imprese agricole anche come strumenti per la coesione e la solidarietà sociale, dando loro la possibilità di operare nella costruzione del welfare comunitario, dalla riabilitazione e il recupero di soggetti svantaggiati fino all’inserimento lavorativo o la didattica.
Nello specifico, il testo approvato, definisce l’agricoltura sociale quale attività esercitata dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali, diretta appunto a realizzare l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate, e di minori inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, a fornire prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, nonché prestazioni e servizi di supporto a terapie mediche, psicologiche e riabilitative e progetti per l’educazione ambientale ed alimentare attraverso l’organizzazione di fattorie sociali.
Inoltre, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte in associazione con le cooperative, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, con organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Infine, ove previsto dalla normativa di settore, è prevista la collaborazione con i servizi socio-sanitari. Gli enti pubblici competenti, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni in materia di attività agricole e sociali, promuovono politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di favorire lo sviluppo dell’agricoltura sociale.
Il testo approvato prevede anche che i fabbricati rurali, già esistenti nel fondo, destinati all’esercizio delle attività di agricoltura sociale mantengono il riconoscimento del requisito della ruralità, a tutti gli effetti. Le regioni e le province autonome possono inoltre promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini dell’utilizzo per le finalità di agricoltura sociale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Nel testo sono specificati gli interventi di sostegno all’agricoltura sociale con una serie di misure specifiche:
– le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dagli operatori dell’agricoltura sociale;
– i comuni definiscono modalità di valorizzazione dei prodotti nelle aree pubbliche destinate al commercio;
– sono previsti criteri di priorità per l’insediamento e lo sviluppo di attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati alla mafia;
– gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione a titolo gratuito i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata anche agli operatori dell’agricoltura sociale.
Sen. Roberto Ruta