Accreditamento Centro Riabilitazione Pavone, la Dg Salute precisa

Nessun favoritismo per il Centro di alta riabilitazione “Paola Pavone” ma mero assolvimento degli obblighi istituzionali nel rispetto di un regolare iter burocratico. La Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, in risposta alle infondate accuse rivoltole in merito all’autorizzazione dell’attività di riabilitazione della suddetta struttura, in seguito alla verifica dell’organismo tecnicamente accreditante (Ota), ribadisce quanto segue.

La discussa determinazione del direttore generale per la Salute n. 175 del 2 maggio 2017 rappresenta un provvedimento con cui, a fronte della richiesta legittimamente avanzata da una struttura privata, si autorizza, come in altrettanti casi analoghi, l’esercizio di attività sanitaria (nella specie attività di riabilitazione extra-ospedaliera, ex art. 26 Legge 833/1978, per complessivi n. 60).

Tutti coloro che hanno una discreta conoscenza della disciplina del Servizio Sanitario Nazionale, dovrebbero sapere che l’ingresso nel mercato sanitario anche di erogatori sanitari privati è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 502/1992, successivamente integrato dal D.Lgs. 229/1999 (cosiddetta riforma-ter del Sistema Sanitario Nazionale) che all’art. 8 comma 3 contiene un vero e proprio “manifesto” riassuntivo della disciplina, sintetizzato con il c.d. “Sistema delle tre A”: 1) Autorizzazione; 2) Accreditamento; 3)Accordi contrattuali.

Nell’ambito del sistema così disciplinato, l’ “Autorizzazione”, prevista quale atto volto a consentire l’esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati,
subordinatamente al possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per legge, si differenzia nettamente dall’ “Accreditamento istituzionale” quale provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private, già autorizzate, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale in possesso di ulteriori requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Si sottolinea, pertanto, che l’autorizzazione è il provvedimento che condiziona l’ingresso di tutti gli operatori nel mercato sanitario. A questo riguardo si precisa, inoltre, che la limitazione del rilascio dell’autorizzazione, al sussistere di tutti i requisiti previsti per legge, può originare un conflitto costituzionale con la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. che non deve essere assolutamente trascurato.

 

La Direzione Generale per la Salute

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