Il disegno di legge sulle Province ha ricevuto la fiducia al Senato con 160 sì e 133 no. Il provvedimento dovrà tornare alla Camera per il via libera definitivo dal momento che il maxiemendamento approvato contiene le modifiche inserite in commissione.. Nascono le città metropolitane e le aree vaste, ossia fusioni di Comuni, a loro spetteranno i compiti oggi ricoperti dalle Province. Le città metropolitane sono nove: Torino, Milano Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, alle quali si aggiunge Roma Capitale a cui è dedicato un capitolo a parte del provvedimento visto il suo status di Capitale.
A queste si aggiungono le Città metropolitane istituite conformemente alla loro autonomia speciale dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna ossia Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari. Per quanto riguarda gli organi della Città metropolitana, il disegno di legge indica: un sindaco metropolitano, il cui incarico è esercitato a titolo gratuito, due assemblee (presiedute dal medesimo sindaco), il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
La prima istituzione delle Città metropolitane è prevista entro il 1° gennaio 2015. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è composto da 24 consiglieri nelle città con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti e da 18 consiglieri in quelle con popolazione superiore agli 800mila abitanti, 14 nelle altre. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.
Le Province. Nelle nuove Province il presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, dura in carica 4 anni, e deve essere un sindaco. Sotto di lui ci sono il Consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, tutti ricoprono l’incarico a titolo gratuito. Per il Consiglio provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. Il voto anche in questo caso è ponderato.
Le funzioni trasferite dalla Province continuano ad essere da loro esercitate, fino a quando un altro ente, Regione o Comune non subentreranno, questo avverrà con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (se si tratti di competenza statale) o dalle Regioni entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.