“Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, è il titolo della proposta di legge, contraddistinta con il n. 69, presentata dai Consiglieri Salvatore Micone, Armandino D’Egidio e Andrea Di Lucente.
Nella relazione illustrativa si evidenzia come la Regione Molise non ha provveduto all’adeguamento della normativa regionale ai nuovi principi di cui alla legge n. 56/2014, di qui la volontà della proposta di legge n. 69 di recuperare funzioni, ruolo e competenze amministrative in materia, anche mediante l’abrogazione della precedente disciplina regionale, la lr n. 24/2005. L’art. 1, lettera a) della pdl, prevede quindi che la Regione Molise promuova lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle aree già idonee per specifiche attività anche mediante la messa a dimora delle piante tartufigene.
Per tale finalità la Regione, che nella sua azione si avvale anche del contributo delle associazioni del settore, sostiene le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legati alla raccolta extraregionale e l’avvio di percorsi gastronomici dedicati. L’art.2 prevede poi che la Regione adotti atti di indirizzo relativi alla tutela, sviluppo e valorizzazione della tartuficoltura nonché quelli concernenti l’assegnazione ed il riparto delle risorse finanziarie tra Comuni o le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.
Di conseguenza alla Giunta regionale viene affidato il compito di adottare entro il 31 gennaio un Piano annuale di riparto delle risorse per la promozione del tartufo. L’art. 3 istituisce la Festa regionale del Tartufo molisano, che si terrà ogni anno in un comune diverso del Molise. L’art. 4 definisce le caratteristiche delle Tartufaie controllate e coltivate, mentre il successivo art. 5 prevede incentivi per la conservazione del patrimonio tartufigeno ai proprietari o possessori di terreni sui cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena, permettendo nel contempo la libera raccolta di tartufi sul terreno. L’art. 6 definisce le tipologie di tartufi freschi destinati al consumo con l’elencazione delle tipologie, vietando il commercio di qualsiasi altra topologia.
L’art. 7 prevede inoltre, che i titolari di aziende agricole e forestali, o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, possono costituirsi in associazioni o consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché l’impianto di nuove tartufaie.
La proposta di legge passa ora all’esame della Commissione consiliare competente che, dopo aver espresso il parere di rito, la invierà all’attenzione dell’Assemblea legislativa regionale.