In merito al nuovo DCPM è stata emanata una nuova ordinanza regionale in materia di trasporti:
È demandato al Direttore del Dipartimento IV l’adeguamento con proprio atto del programma di esercizio del trasporto pubblico locale (ferroviario, marittimo e terreste) in vigore per effetto dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020, secondo le seguenti direttive:
a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti tre fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00, salvo modifiche demandate al direttore del Dipartimento IV nella modulazione delle tre fasce e motivate da rilevanti esigenze organizzative;
b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche;
c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione;
d) utilizzo di un numero sufficiente di mezzi di trasporto idoneo a garantire il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di
cui all’allegato 9 del medesimo DPCM.
Per consentire la rimodulazione del programma di cui al comma 1 è fatto obbligo a ciascuna azienda di trasporto pubblico locale di trasmettere, entro 48 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate.Per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 il programma di esercizio di cui al comma 1 dovrà essere periodicamente rimodulato dal Direttore del Dipartimento IV per effetto dei futuri provvedimenti statali e regionali incidenti sulle effettive esigenze dell’utenza.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale urbano per la cui attuazione provvederanno gli enti locali competenti.