Il Sindacato CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI, il giorno 03.12.2017, ha trasmesso agli organi della Regione Molise la proposta sindacale per la stabilizzazione dei precari del servizio protezione Civile, ai sensi dell’art. 20 del D. Leg.vo 25 maggio 2017, n. 75 Legge Madia.
Ciò per realizzare, sia l’esigenza di garantire i servizi essenziali temporanei (post sisma) e strutturali della Protezione Civile, sia per dare una risposta al dramma occupazionale e sociale dei lavoratori che dopo aver assicurato i servizi suddetti per oltre 15 (quindici ) anni sono rimasti senza il rinnovo del contratto.
Si tratta inoltre di non disperdere un patrimonio di professionalità acquisito negli anni .
Il Sindacato ha chiesto altresì un incontro con i vertici regionali e della P. C.
Di seguito riportiamo il testo della Proposta:
Questo sindacato, CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
PRESO ATTO che:
– in base ai vari Decreti ed Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri succedutesi dal 31/10/2002 al 30/4/2012 già agli atti dei Vostri uffici, conseguenti agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, la Regione Molise, ha proceduto ad assumere il personale necessario per svolgere i servizi pubblici indispensabili finalizzati ad affrontare la complessa e lunga “attività post sisma”, così come definiti dalla normativa di settore;
– tali assunzioni sono state più volte prorogate dalla Regione Molise in base alle predette Ordinanze governative sussistendo le ineludibili esigenze di assicurare la continuità del servizio pubblico predetto;
– essendo venute meno le Ordinanze governative, al fine di assicurare la continuità dei predetti interventi, nonché per sopperire alla carenza di personale in seno alla Protezione Civile stessa, fu istituita l’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise, con Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 12, e fu conseguentemente reclutato il personale necessario mediante concorso pubblico, con rapporto a tempo determinato per la durata di un anno “eventualmente” rinnovabile per altri due anni;
CONSIDERATO
che dei n. 218 contratti di lavoro stipulati a seguito di detto concorso, ne sono poi stati prorogati n.97 e ciò sino al 29/2/2016;
PRESO ATTO
Che, nel contempo, per effetto dell’art.11 Legge Regionale del Molise n. 8/2015
– è stata soppressa l’Agenzia Regionale di protezione civile di cui alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 12;
– al fine di assicurare l’efficace esercizio delle competenze regionali in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2000, n.10, la Regione si avvale del Servizio di Protezione Civile, come disciplinato dall’articolo 15 della stessa legge regionale n. 10/2000;
– al fine di assicurare la prosecuzione e l’ultimazione della ricostruzione post-sisma, è istituita l’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS), quale ente strumentale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa;
RILEVATO che:
– da un lato le citate attività dell’ARPS ancora non sono state ultimate e dall’altro il servizio di Protezione Civile ex art.15 L.R. 10/2000 è di carattere strutturale;
– è dunque evidente che sussiste la necessità di mantenere il suddetto personale in forza presso la Regione Molise sia in relazione agli obiettivi temporalmente limitati (ricostruzione post sisma) ancora non ultimati, sia in relazione a servizi strutturali di protezione civile;
CONSIDERATO CHE
esiste la necessità ineludibile di garantire e sviluppare i suddetti servizi essenziali di protezione civile e di non disperdere il patrimonio di professionalità accumulatosi in più dieci anni di lavoro da parte dei predetti lavoratori precari;
esiste la necessità di dare, nel contempo, la dovuta e connessa risposta al dramma occupazionale e sociale dei predetti lavoratori precari;
RILEVATO CHE
proprio al fine di consentire alla pubblica amministrazione di superare tale ingiusta situazione del precariato è intervenuta la recente entrata in vigore dell’art.20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che consente di procedere, anche nel caso di specie, alla stabilizzazione dei predetti lavoratori sussistendone i seguenti requisiti individuali in essa indicati che segnatamente sono quelli di seguito indicati;
VISTO
La circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n°3/2017 ed in particolare L’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che disciplina il “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, ai sensi e per gli effetti del quale:
Comma 1. “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
(….omissis)
SINTETICAMENTE TUTTO CIO’ PREMESSO
SI RIVOLGE LA PRESENTE ISTANZA SINDACALE
A ciascuno degli organi in indirizzo ed anche ai singoli consiglieri regionali, affinché si attivino tempestivamente, ciascuno per le proprie competenze e secondo le proprie prerogative istituzionali, al fine di:
1. Inserire nel piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 l’assunzione delle unità già in forza in virtù dei contratti precari suddetti, per i servizi sopra richiamati relativi alla ricostruzione post sisma e protezione civile, al fine di assicurarne la continuità;
2. Procedere conseguentemente all’assunzione a tempo indeterminato delle dette unità che presentano i requisiti così come sopra richiamati ex art.20 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, già assunte ed utilizzate per anni dalla Regione Molise a tempo determinato, a seguito delle procedure di concorso e delle relative approvazioni di graduatorie agli atti ed a suo tempo espletate.
IL COORDINATORE DEL CSA
(Feliciantonio Di Schiavi)
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