I giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 14/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio) relativa ai servizi per il Trasporto pubblico locale (Tpl) ferroviario resi da Trenitalia nel 2020.
Alle Regioni – osserva la Consulta – non è consentito di intervenire sulle previsioni di un esercizio ormai concluso. Le disposizioni impugnate, approvate il 4 agosto 2022, anziché reperire la copertura finanziaria del debito riconosciuto a valere sulle previsioni dell’esercizio 2022 del bilancio di previsione, hanno invece imputato il debito all’esercizio di bilancio 2021, così ponendosi in contrasto con i principi contabili, violando l’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. In sostanza, le disposizioni impugnate hanno imputato un debito all’esercizio di bilancio 2021, anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nell’agosto 2022.